Acquisti on line e secondary ticketing. È stretta
Pubblicato il 03 luglio 2019
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Arrivano dall’Agenzia delle entrate le modalità tecniche attuative sugli acquisti on line per il contrasto al fenomeno del secondary ticketing.
L'Agenzia delle entrate, con provvedimento 223774 del 27 giugno 2019, detta le regole per la vendita e qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo attraverso reti di comunicazione elettronica, il cambio degli intestatari dei ticket e la rimessa in vendita di titoli di accesso nominativi.
Inoltre, introduce le modifiche ai sistemi delle biglietterie automatizzate idonei alla vendita di titoli di accesso in manifestazioni di spettacolo e intrattenimento.
Secondary ticketing vietato: la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo e intrattenimento effettuata da soggetto diverso dai titolari
Il secondary ticketing è un mercato di rivendita di titoli di accesso parallelo a quello dei venditori ufficiali, le cui transazioni avvengono principalmente attraverso piattaforme on line (siti web specializzati) che si occupano di collegare la domanda rimasta insoddisfatta con l’offerta, addebitando una commissione per il servizio.
Ma, all’interno di questo mercato parallelo, si sono riscontrati fenomeni di rivendita di titoli di accesso a prezzi molto più elevati rispetto a quello nominale.
Le nuove disposizioni vietano la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo e intrattenimento effettuata da soggetto diverso dai titolari, pena la comminazione di apposite sanzioni.
Già il decreto Mef del 12 marzo 2018 ha stabilito che la vendita dei titoli di accesso alle varie attività di spettacolo e intrattenimento debba avvenire tramite sistemi informatici in grado di distinguere l'accesso effettuato da un programma automatico rispetto a quello effettuato da una persona fisica, così da contrastare l'acquisto multiplo di biglietti tramite i «bot» (programmi informatici che accedono ai siti attraverso lo stesso tipo di canale utilizzato dagli utenti umani simulandone il comportamento).
Ora l’Agenzia definisce le specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate che consentano, tra l’altro, di identificare, con precisione, i soggetti che richiedono alle Entrate il riconoscimento di idoneità.
Chiunque intenda richiedere il riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietterie automatizzate per tale tipologia di vendita dovrà presentare apposita istanza all’Amministrazione, secondo quanto specificato nel provvedimento in argomento.
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