Reddito imponibile ai fini contributivi calcolato al netto dell’ACE

Pubblicato il



Reddito imponibile ai fini contributivi calcolato al netto dell’ACE

E' stata definitivamente confermata, dalla Corte di cassazione, la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto l'opposizione che il socio amministratore di una Snc aveva avanzato avverso due avvisi di addebito emessi dall’INPS a titolo di recupero di contributi a percentuale eccedenti il minimale per l’iscrizione alla gestione commercianti.

La decisione della Corte territoriale si basava sulla considerazione della ratio del decreto Salva Italia, il quale, per rafforzare la struttura delle imprese e del sistema produttivo nazionale, ha previsto vantaggi fiscali in favore delle sole imprese in grado di finanziarsi con capitali propri e non con capitale a debito (riduzione per rendimento nozionale del capitale – cosiddetta ACE).

Nella specie, la Corte territoriale aveva valutato che, con riferimento alla misura del reddito imponibile ai fini contributivi, tale riduzione non andasse computata ai fini contributivi.

Tale assunto era avvalorato da quanto desumibile dall’art. 3 bis Dl n. 384/1992, secondo cui a decorrere dal 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alla gestione Commercianti INPS deve essere rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono.

Andava considerato, in particolare, il riferimento del legislatore alla totalità dei redditi denunciati, riferimento a conferma del fatto che il reddito imponibile ai fini contributivi doveva essere calcolato al netto dell’agevolazione concessa dalla legge alle imprese.

L'INPS aveva impugnato tali conclusioni, deducendo un'erronea interpretazione delle norme di riferimento, nella parte in cui la decisione di merito aveva considerato che le stesse disposizioni avessero voluto escludere, dalla base imponibile contributiva, la deduzione per rendimento nozionale del capitale.

Secondo l'Istituto ricorrente, per contro, il riferimento alla totalità dei redditi denunciati a fini fiscali, così come inteso dal MEF nelle disposizioni di attuazione del decreto Salva Italia, andava interpretato nel senso di includere la quota detratta dal reddito d’impresa nella base reddituale del socio di società beneficiata dalla detrazione.

Doglianza, questa, che la Suprema corte - con sentenza n. 17295 del 16 giugno 2023 - ha giudicato non meritevole di accoglimento.

Per gli Ermellini, atteso che, ai sensi dell’art. 3-bis citato, la base imponibile contributiva è costituita dalla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF e che l’ACE è un onere deducibile incidente sulla quantificazione del reddito d’impresa imponibile, l’ACE medesima - in base ad un’interpretazione teleologica delle norme richiamate - finisce per incidere tanto sulla base imponibile fiscale quanto su quella contributiva.

Tale conclusione è indirettamente confermata da quanto disposto nell’art. 8, comma 3, del decreto ministeriale di attuazione, il quale espressamente indica a quali specifici fini - diversi dalla determinazione del reddito da assoggettare ad imposta - l’ACE concorra alla formazione del reddito imponibile, senza tuttavia specificare nulla in ordine alla sua incidenza sull’imponibile contributivo.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito