Accordo di ricollocazione, istruzioni ANPAL e Ministero del Lavoro
Pubblicato il 11 giugno 2018
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Con circolare congiunta n. 11 del 7 giugno 2018, il Ministero del Lavoro e l'ANPAL hanno stabilito i criteri e le modalità di accesso all'accordo di ricollocazione da parte di lavoratori rientranti in ambiti aziendali e profili professionali a rischio di esubero.
La Legge di Bilancio per il 2018 ha introdotto, nel D.Lgs. n. 148/2015, l’articolo 24-bis in materia di Accordo di ricollocazione, con cui si riconosce l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione ai lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano espressa richiesta all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Conseguentemente, i lavoratori che facciano richiesta anticipata di assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis, non potranno fare ulteriore richiesta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e successiva maturazione dei requisiti previsti dall’articolo 24 del D.Lgs. n. 150/2015.
L’accordo è ammissibile in tutte le ipotesi di consultazione sindacale ai sensi del citato articolo 24, ma non è possibile ricorrervi nel caso in cui l'intervento straordinario di integrazione salariale sia determinato da contratto di solidarietà.
Richiesta dell’assegno
Chiarisce la circolare che sono legittimati a presentare la domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione i soli lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa, appartenenti agli ambiti aziendali o profili professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero.
La domanda di attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione deve essere presentata, entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione, con le modalità indicate dall’ANPAL.
Il numero delle richieste non può, in ogni caso, eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di CIGS.
L’ANPAL verificherà il rispetto del suddetto limite, accettando le domande in base all’ordine cronologico di presentazione.
Benefici per il lavoratore
Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruirà del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, accetterà l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore la cui impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, usufruirà di:
- esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- corresponsione di un contributo INPS mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
Benefici per il datore di lavoro
Al datore di lavoro che assumerà il lavoratore nel periodo in cui usufruirà dell’assegno di ricollocazione, spetterà l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua.
L'esonero sarà riconosciuto per una durata non superiore a:
- diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.
Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetterà per ulteriori sei mesi.
- eDotto.com – Edicola del 29 dicembre 2017 – In Gazzetta la legge di bilancio – Schiavone
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