Acconto Iva 2022, versamento entro il 27 dicembre

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Acconto Iva 2022, versamento entro il 27 dicembre

C’è tempo fino al prossimo 27 dicembre per il versamento dell’acconto Iva 2022. I soggetti passivi Iva tenuti ad effettuare le liquidazioni ed i versamenti periodici con cadenza “mensile”, infatti, hanno l’obbligo di versare - entro il 27 del mese di dicembre - a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo calcolato in percentuale sul “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso” (articolo 6, co. 2, L. 405/1990). Stesso obbligo è previsto per i contribuenti cd. “trimestrali”; in tal caso, però, occorre fare riferimento all’ultima liquidazione periodica (trimestrali “per natura”) ovvero al saldo della dichiarazione annuale dell’anno precedente (trimestrali “per opzione”).  

In generale, per il versamento dell’acconto occorrerà far ricorso ad uno dei consueti metodi di calcolo:

metodo storico

l'acconto è determinato sul “dato storico”, ossia in relazione a quanto versato (o avrebbero dovuto versare) nell’ultima liquidazione periodica ovvero in sede di dichiarazione annuale, se ammessi alla liquidazione con cadenza trimestrale. In tal caso, la base di riferimento dell’acconto è l’88% dell’ultima liquidazione Iva dell’anno precedente (2021);

metodo

previsionale

l'acconto è calcolato in base ad una stima delle operazioni effettuate con l’ultima liquidazione periodica (mensile o trimestrale) dell’anno 2022.

Ai fini in esame, la base di riferimento è l’88% del fatturato dell’ultimo mese o trimestre dell’anno 2022.

metodo

analitico

l’acconto è determinato sui valori effettivi emergenti dalla contabilità: in particolare, occorrerà versare un “importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri…, per il periodo dal 1 al 20 dicembre (contribuenti “mensili”), ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti “trimestrali”), nonché dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione”, al netto “dell’imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotate …, dal 1 al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali…” (art. 6, co. 3-bis, L. 405/1990).

NOTA BENE: Si ricorda che l’ammontare dell’acconto Iva ed il metodo utilizzato per la relativa determinazione vanno indicati nel rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre (o rigo VH17 del mod. Iva 2022, se compilato).

Soggetti interessati 

Sono tenuti al versamento dell’acconto Iva i soggetti passivi Iva (ditte individuali, società di persone o di capitali, lavoratori autonomi, ecc.) tenuti agli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta sia su base mensile che trimestrale per "natura" o per “opzione”. Restano, invece, “esonerati” dal versamento in esame i contribuenti che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del 2022;
  • hanno cessato (o cessano) l'attività nel  corso del 2022 e non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa all'ultimo periodo dell'anno (mese/trimestre) in quanto in tale periodo non hanno effettuato alcuna operazione;
  • applicano il regime forfetario ex L.398/1991;
  • svolgono attività di intrattenimento di cui all’articolo 74, comma 6 del D.P.R. 633/1972;
  • hanno adottato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (articolo 27 del D.L. 98/2011);
  • hanno adottato il regime forfetario (articolo 1, comma 58, L. 190/2014);
  • hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini Iva;
  • hanno effettuato operazioni “attive” nei confronti di PA con il meccanismo dello “split payment”.
  • svolgono l’attività di produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972.

Inoltre, non sono tenuti al versamento dell’acconto Iva i contribuenti che presentano una base di riferimento “a credito” (a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso), intendendo per tali quelli che:

  1. nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2021 presentavano un credito Iva (mensili);
  2. nella liquidazione relativa al quarto trimestre 2021 presentavano un credito Iva (trimestrali per natura);
  3. hanno evidenziato un credito Iva nella dichiarazione annuale del 2021 (trimestrali “per opzione”);
  4. in via presuntiva evidenzieranno un credito nella dichiarazione annuale o nell’ultima liquidazione 2022.

Così, se un contribuente trimestrale ha versato l’acconto per l’anno 2021 ma nella dichiarazione annuale relativa all’anno 2021 ha evidenziato un credito Iva, l’acconto Iva per il 2022 non è dovuto se dalla “differenza” fra acconto e saldo risulta un credito Iva. L’acconto Iva, quindi, non è dovuto in tutti i casi in cui il credito risultante in sede di dichiarazione annuale è superiore all’acconto versato.

Acconto Iva: metodo storico

Con l’applicazione del metodo storico, l’acconto Iva 2022 è determinato in misura pari all'88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (2021). Ne consegue che:

  • per i contribuenti mensili, il dato storico di riferimento è rinvenibile nel saldo a "debito" della liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2021, al lordo dell'acconto versato;

ESEMPIO: se il contribuente presenta un saldo della liquidazione Iva di dicembre 2021 pari a 4.000 euro ed un acconto Iva versato per il 2021 pari a 2.000 euro, l’acconto 2022 è pari a 5.580 euro (6.000 x 88%).  

ATTENZIONE: Per i contribuenti mensili che affidano a “terzi” la tenuta della contabilità (la liquidazione si riferisce alle annotazioni del 2° mese precedente) l'acconto Iva è dovuto in relazione al saldo “a debito” della liquidazione Iva di dicembre 2021 effettuata in base alle operazioni eseguite nel mese di novembre;

  • per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale, il “dato storico” di riferimento è rinvenibile nel saldo “a debito” della liquidazione Iva relativa al quarto trimestre 2021, al lordo dell’acconto versato.

ESEMPIO: se il contribuente presenta un saldo della liquidazione Iva del 4° trimestre 2021 di 5.000 euro ed un acconto Iva versato per il 2021 di 3.000 euro, l’acconto 2022 è pari a 7.040 euro (8.000 x 88%).

  • per i contribuenti trimestrali “per natura” di cui all’articolo 74, comma 4 del D.P.R. 633/1972 la base di riferimento per il calcolo dell’acconto è data dal saldo “a debito” risultante della liquidazione Iva relativa al quarto trimestre 2020, al lordo dell’acconto.

ESEMPIO: se un autotrasportatore presenta un saldo della liquidazione Iva del 4° trimestre 2021 di 5.500 euro ed un acconto Iva versato per il 2021 di 3.200 euro, l’acconto 2022 è 7.656 euro (8.700 x 88%).

  • per i contribuenti trimestrali “per opzione” ex articolo 7 del D.P.R.542/1999 il dato storico di riferimento è rinvenibile nel saldo Iva “a debito” della dichiarazione annuale 2021 (VL38 – VL36 + VH17 o VP13). In questo caso, non vanno considerati gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale (risoluzione 157/E/2004).

ESEMPIO: se il contribuente presenta:

  • un saldo della dichiarazione annuale Iva 2021 pari a 8.080 euro (di cui 80 euro di interessi); 
  • un acconto Iva versato per il 2021 pari a 2.000 euro

l’acconto Iva 2022 sarà pari a 8.800 euro [8.080 + 2000 – 80) x 88%].

Periodicità di liquidazione

                                        Base di riferimento

Mod. IVA 2022 (*)

Mensile

Saldo a debito liquidazione dicembre 2021

(rigo VP13 + VP14)

VH15 + VH17

 

Mensile

“posticipato”

Saldo a debito liquidazione dicembre 2021 effettuata

sulla base delle operazioni di novembre 2021

(rigo VP13 + VP14)

 

VH15 + VH17

Trimestrale speciale (autotrasportatore, distributore carburante)

 

Saldo Iva a debito liquidazione 4° trimestre 2021

 (rigo VP13 + VP14)

 

VH16 + VH17

Trimestrale saldo

annuale a debito

Saldo Iva a debito dichiarazione relativa al 2021

(saldo + acconto)

La base di riferimento va individuata senza considerare gli interessi dell’1% (risoluzione 157/E/2004)

 

VL38 – VL36

+ VP13 (VH17)

Trimestrale saldo

annuale a credito

Saldo a debito senza considerare il maggior acconto 2021 corrispondente a quanto effettivamente dovuto per il 2021 (differenza acconto versato e credito Iva annuale)

 

VP13 (VH17)

– VL33

(*) In caso di compilazione del quadro VH.

Variazione regime liquidazione periodica

Qualora un soggetto passivo, a seguito della variazione del volume d’affari, abbia adottato nel 2022 un diverso regime di liquidazione periodica dell’Iva rispetto al 2021 occorre seguire le regole di cui all’articolo 6 comma 3 della Legge n. 405/1990. In particolare:

Passaggio da periodicità 

mensile a trimestrale

se il contribuente è passato da un regime di liquidazione e versamento dell’Iva su base mensile (2021) ad un regime “trimestrale” nel 2022, ai fini della determinazione dell’acconto Iva 2022 si dovrà far riferimento:

  • all’Iva versata nei mesi di ottobre - novembre - dicembre 2021;
  • al netto dell’eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione di dicembre 2021.

ESEMPIO: se l’Iva versata nell’ultimo trimestre del 2021 è stata pari a 10.000 euro, l’acconto dovuto per il 2022 sarà pari a 8.800 euro (88% di 10.000).

Passaggio da periodicità   trimestrale a mensile

Se il contribuente è passato da un regime di liquidazione e versamento dell’Iva su base trimestrale nel 2021 al mensile nel 2022, ai fini della determinazione dell’acconto Iva 2022 si dovrà far riferimento:

  • a 1/3 dell'Iva versata in sede di dichiarazione annuale IVA 2022 (relativa all’anno 2021), al netto degli interessi (per i soggetti trimestrali “per opzione”);
  • a 1/3 dell'Iva versata per il quarto trimestre 2021 (per i trimestrali “per natura”).

ESEMPIO: se un contribuente trimestrale per opzione nel 2021 ha versato un acconto Iva di 7.500 euro ed un saldo annuale di 1.515 euro (comprensivo di interessi nella misura dell’1%), l’acconto 2022 sarà pari a 2.640 euro (88% di 3.000, in quanto tale importo corrisponde ad 1/3 di 9.000 senza considerare gli interessi).

Acconto Iva: metodo previsionale

In alternativa al metodo storico, i contribuenti possono determinare l’acconto Iva sulla base del dato “previsionale" 2022, ossia facendo riferimento alle risultanze previste dell’ultimo mese o trimestre del 2022 ed applicando l’aliquota dell’88%. Occorrerà, quindi, fare attenzione – per non incorrere in sanzioni - che l’importo versato non sia inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre/quarto trimestre ovvero dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2021.

ESEMPIO: Un ingegnere sulla base della liquidazione Iva di dicembre 2021 dovrebbe versare l’acconto Iva per un importo pari a € 2.650. A causa della riduzione del fatturato intende calcolare l’acconto Iva con il metodo previsionale. A tal fine, dopo aver quantificato il “presunto” saldo della liquidazione Iva di dicembre 2022 (1.700) versa un acconto pari a € 1.496 (1.700 x 88%). Il saldo effettivo della liquidazione Iva del mese di dicembre 2022 ammonta a € 1.695. L’acconto è stato quantificato correttamente in quanto risulta non inferiore all’88% del saldo effettivo della liquidazione di dicembre (1.695 x 88% = 1.492).

Acconto Iva: metodo analitico

In alternativa ai metodi storico e a quello previsionale, una terza via è il metodo “analitico” che trova la sua base di riferimento nelle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) fino al 20 dicembre. Secondo l’articolo 6, comma 3-bis della L. 405/1990, infatti, l’obbligo relativo all’acconto Iva “può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri..”  delle fatture emesse o dei corrispettivi, “per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione”.

Pertanto:

  • per i soggetti mensili, si tiene conto delle operazioni effettuate nel periodo 01.12 – 20.12.2022. Occorre prendere a riferimento non solo le operazioni registrate nel periodo considerato ma anche le operazioni per le quali si sono verificati i presupposti che determinano il momento impositivo (consegna, pagamento di corrispettivi, emissione di fattura, ecc.).
  • per i soggetti trimestrali, si tiene conto delle operazioni effettuate nel periodo 1°ottobre - 20 dicembre.

Si rammenta che – ai sensi dell’articolo 21, comma 4 del DPR 633/1972 - la “fattura immediata” può essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione e, quindi, ai fini del metodo in esame, occorrerà prendere in considerazione le operazioni effettuate entro il 20 dicembre la cui fattura sia stata emessa/trasmessa entro i successivi 12 giorni.

Considerazioni analoghe valgono per le fatture “differite” la cui emissione può avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. In tal caso, per i soggetti “mensili“ non rilevano ai fini dell’acconto le fatture differite emesse entro il 15 dicembre relative a consegne o spedizioni effettuate nel mese di novembre (stesso discorso per le fatture differite ricevute ed annotate entro il 15 dicembre con detrazione dell’Iva nella liquidazione di novembre); per i soggetti “trimestrali” non vanno considerate le fatture differite emesse entro il 15 ottobre relative a consegne o spedizioni effettuate nel mese di settembre nonché quelle ricevute ed annotate entro il 15.11.2022 con detrazione dell’Iva a credito nella liquidazione del terzo trimestre.

La norma stabilisce, infatti, che in “diminuzione” del suddetto importo - si potrà tener conto:

  • dell’Iva detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all’art. 25 del D.P.R. 633/1972, dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali;  
  • per gli acquisti intra-UE, dell'Iva detraibile relativa alle operazioni a debito nel calcolo dell’importo.

operazioni  

con segno “+”

  • Iva a debito relativa alle operazioni “annotate” (o che avrebbero dovuto essere annotate) dal 1° al 20 dicembre (contribuenti mensili), ovvero dal 1°ottobre al 20 dicembre (contribuenti trimestrali);
  • Iva a debito relativa alle operazioni effettuate fino al 20 dicembre, ma non ancora annotate, non essendo decorsi i termini per l'emissione delle fatture o la registrazione delle stesse.

operazioni  

con segno “-”

  • Iva detraibile relativa ad acquisti e importazioni annotati nel registro Iva acquisti, dal 1° al 20 dicembre (mensili), ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre (trimestrali);
  • Iva detraibile relativa alle operazioni intra-UE, la cui imposta è stata già considerata.

I contribuenti che affidano “a terzi” la tenuta della contabilità, avvalendosi, ai fini delle liquidazioni, dell'opzione di cui all'articolo 27 del DPR 633/1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre 2021, prendendo in considerazione le annotazioni eseguite nel precedente mese di novembre (C.M n. 40/E/1993). 

Acconto Iva. Casistiche particolari

Si riporta, di seguito, la determinazione dell’acconto Iva in alcune particolari casistiche.

Contabilità separata                    

Nel caso in cui il soggetto passivo abbia adottato il regime di contabilità separata ex articolo 36 del D.P.R. 633/1972 o vi sia tenuto per obbligo di legge, il versamento dell’acconto avviene in via cumulativa per tutte le attività purché il volume d’affari sia stato determinato in modo unitario.

Secondo la C.M. 52/1991, ai fini dell'adempimento, è previsto un unico termine di versamento che riguarda tutte le attività gestite con contabilità separata. Conseguentemente, i contribuenti interessati:

  • utilizzeranno "il dato storico" sommando algebricamente le risultanze dell'ultima liquidazione periodica del 2021 (per le attività mensili e trimestrali "per natura") e della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2021 (per i trimestrali "per opzione"), tenendo conto dei correttivi da apportare alle suddette risultanze nell'ipotesi che, nel 2022, si siano verificate variazioni nei volumi d'affari delle attività gestite separatamente rispetto al 2021;
  • utilizzeranno "il dato previsionale" o quello o “analitico”, applicando i criteri sopra indicati e facendo riferimento alle risultanze previste per l'anno in corso (2022).

Fatture ricevute nel 2021 e annotate entro il 30/04/2022

Le fatture ricevute nel 2021 e annotate entro il 30/04/2022 in apposita sezione del registro Iva acquisti, la cui imposta a credito è detratta nella dichiarazione Iva relativa all’anno 2021, non concorrono alla determinazione del calcolo dell’acconto Iva secondo il metodo storico per i contribuenti mensili. Questi devono, infatti, applicare l’88% al saldo a debito della liquidazione Iva relativa al mese di dicembre. Dette fatture concorrono, invece, alla determinazione del calcolo dell’acconto Iva secondo il metodo storico per i contribuenti trimestrali, in quanto questi devono applicare l’88% al saldo a debito della Dichiarazione Iva annuale dell’anno precedente.

Operazioni straordinarie

Nel caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive si verifica una situazione di “continuità” tra i soggetti partecipanti alla operazione/trasformazione. Tuttavia, il soggetto risultante dall’operazione “subentra” in tutte le posizioni attive e passive del “dante causa”, ivi incluso l’obbligo di versamento dell’acconto Iva. Al riguardo, nell’ambito della C.M. 52/E/1991, è stato chiarito che:

  • in relazione al dante causa, estinto entro il 30.11.2022 (nel caso di contribuenti mensili) ovvero entro il 30.09.2022 (nel caso di contribuenti trimestrali), l'acconto non va corrisposto;
  • in relazione al soggetto estinto a decorrere dall’ 1.12.2022 (nel caso di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre (nel caso di contribuenti trimestrali), ma comunque entro il 27.12.2022, essendo sorto l'obbligo del versamento in capo al soggetto avente causa, questi può adottare a tal fine il metodo “storico” (risultanze del dante causa con riferimento all'ultima liquidazione del 2021) ovvero il metodo “previsionale” (risultanze relative a ciascuna delle liquidazioni del 2022);
  • se l'operazione straordinaria o la trasformazione ha effetto nei giorni compresi tra il 28.12.2022 ed il 31.12.2022, entrambi i soggetti coinvolti (dante causa e avente causa) devono procedere “autonomamente” al versamento dell'acconto Iva entro il prossimo 27 dicembre 2022.

Autotrasportatori

I contribuenti che esercitano l'autotrasporto annotano le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione; questi - secondo la circolare 328/E/95 - sono in grado di utilizzare, con la massima attendibilità, il metodo "previsionale" ai fini del calcolo dell'acconto Iva in quanto sono già a conoscenza dell'imposta dovuta per l'ultima liquidazione periodica dell'anno, ossia dell’Iva relativa alle fatture emesse nel terzo trimestre da annotare entro il quarto trimestre, cioè entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Operazioni con PA e split payment

Le pubbliche amministrazioni, gli enti e le società di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 che applicano la disciplina dello split payment, ai fini della determinazione dell’acconto Iva possono utilizzare uno dei consueti metodi previsti dalla specifica disciplina (storico, previsionale o analitico). In particolare, come chiarito dalla circolare n. 28/E/2017, ai fini dell'acconto Iva, le PA e le società soggetti passivi dovranno tenere conto dell’Iva versata in applicazione della disciplina dello split payment ossia, alternativamente:

  • dell'imposta versata direttamente all'Erario (soggetti di cui al comma 1 dell'art. 5 del DM 23.01.2015);
  • dell'imposta versata a seguito della liquidazione periodica (soggetti di cui al comma 1 dell'art. 5 del DM).

Conseguentemente, coloro che determinano l’acconto 2022 in base al metodo storico, devono applicare la misura dell’88% all’ammontare risultante: 

  • in caso di soggetti mensili, dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2021;
  • in caso di soggetti trimestrali “per natura”, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre 2021;
  • in caso di soggetti trimestrali “per opzione”, dal saldo annuale Iva relativo all’anno 2021;

Per i soggetti tenuti allo split payment, quindi, ai fini della determinazione dell'acconto Iva occorrerà tener conto dell'ammontare di Iva derivante dagli acquisti soggetti allo speciale meccanismo (circolare 28/E/2017).

Acconto Iva: termini e modalità di versamento

L’acconto Iva deve essere versato - in via telematica e mediante l’utilizzo del modello F24 - entro il prossimo 27 dicembre. I codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

  • 6013” - contribuente mensile;
  • 6035” - contribuente trimestrale.

Si rammenta, altresì, che il suddetto acconto Iva:

  • non è dovuto, se l’importo da versare risulta inferiore a 103,29 euro;
  • non può essere rateizzato (articolo 20 del D.Lgs. n. 241/1997);
  • è compensabile con i crediti tributari e/o contributivi disponibili.

Inoltre, i contribuenti con liquidazioni trimestrali “per opzione” non devono versare la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi; questi, devono applicare detta maggiorazione solo sui versamenti relativi ai primi 3 trimestri nonché su quelli effettuati a conguaglio, in sede di dichiarazione annuale.   

Scomputo acconto

L’importo versato in sede di acconto Iva 2022 può essere scomputato alla prima “occasione utile”, ovvero:

  • dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2022 (versamento al 16/01/2023);
  • dalla liquidazione relativa al quarto trimestre 2022 (versamento al 16/02/2023), per i soggetti trimestrali “per natura” di cui all’articolo 74, comma 4 del DPR 633/1972;
  • dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2022 (versamento al 16/03/2023), per i soggetti trimestrali “per opzione” di cui all’articolo 7 del DPR 542/1999.

Sanzioni e ravvedimento operoso

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto Iva, è applicabile una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (articolo 13, comma 1 del DLgs.n.471/1997). La sanzione si applica comunque sull’intero importo non versato. Non è più prevista, infatti, quella tolleranza del 5% nei casi di acconto calcolato sul “dato previsionale” (C.M. n. 23/E/1999). Tuttavia, il contribuente che non effettua il versamento del dovuto entro il 27.12.2022 può sanare l’irregolarità facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, purché non vi sia stata notifica della cartella di pagamento o dell’avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione. Ai fini del ravvedimento operoso, si rammenta che: 

  • per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà, ossia passa dal 30% alla misura del 15%;
  • per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Pertanto, in sede di ravvedimento operoso, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo.

Ciò premesso, una eventuale violazione del versamento dell’acconto Iva può essere regolarizzata mediante il versamento - oltre all’importo effettivamente dovuto - della seguente sanzione “ridotta” (con utilizzo in F24 del codice tributo “8904”) e degli interessi legali decorrenti dal 28.12.2022 (con utilizzo in F24 del codice tributo “1991”) e fino al giorno dell’effettivo versamento dell’imposta. La misura degli interessi legali è dell'1,25% a partire dall'1.1.2022; sono possibili eventuali modifiche applicabili dall'1.1.2023 da stabilire con D.M. da pubblicare sulla G.U. entro il 15.12.2022 ai sensi dell'art. 1284 del codice civile).

Termine per il ravvedimento operoso

sanzione edittale

Sanzione ridotta

cd. ravvedimento sprint - entro i primi 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%.

15%

dal 0,1% all’1,4%

dal 15° al 30° giorno dalla scadenza

15%

1,5% (1/10)

dal 31° al 90° giorno dalla scadenza

15%

1,67% (1/9)

dal 91° giorno ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione

30%

3,75% (1/8)

entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione

30%

4,29% (1/7)

oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione

30%

5% (1/6)

 

Quadro Normativo

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