Accesso gratis ai dati della motorizzazione Questione al giudice ordinario
Pubblicato il 21 aprile 2017
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Il Tar Lombardia, Sezione terza, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un Comune, perché fosse accertato il proprio diritto di accedere gratuitamente alla banca dati del Centro di elaborazione della motorizzazione civile, con conseguente condanna alla restituzione (da parte del Ministero dei Trasporti) dei canoni indebitamente versati.
A sostegno della propria domanda, il Comune deduceva di aver avuto accesso per anni alla predetta banca dati, in forza di due convenzioni novennali, dietro pagamento di un canone annuo. Senonché è entrato in vigore il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), che ha sancito il principio di gratuità delle banche dati tra pubbliche amministrazioni (art. 58 comma 2). Per cui il Comune ricorrente, già a suo tempo, aveva chiesto al Ministero di adeguarsi alla predetta normativa, in modo da consentirgli di accedere gratuitamente al sistema CED della motorizzazione civile; accesso libero tuttavia ripetutamente negato.
Il Tar Lombardia, a cui viene qui sottoposta la questione, si limita a sancire che la materia è tuttora regolata dal D.p.r. n. 634/ 1994 - recante la disciplina per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del Centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione – nonostante la successiva entrata in vigore del CAD.
Diritto soggettivo, assenza potere autoritativo Tar declina la giurisdizione
Il Collegio amministrativo – con sentenza n. 776 del 3 aprile 2017 – per il resto, non si addentra nel merito della vicenda, declinando la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, in quanto la domanda del Comune attiene ad una pretesa di carattere patrimoniale sotto il duplice profilo dell’accertamento del proprio diritto alla gratuità della prestazione fornita dalla motorizzazione ed alla restituzione di quanto si ritiene indebitamente corrisposto nel corso degli anni, quanto meno di quelli successivi all'entrata in vigore del CAD. Da un lato, quindi si è al cospetto di posizioni di diritto soggettivo (imputabili alla capacità negoziale del Comune) dall'altro vi è assenza di esercizio di potere autoritativo da parte del Ministero. Il ricorso viene dunque rigettato per difetto di giurisdizione.
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