Accesso alla ZTL consentito in base all’orario fissato all’ingresso del varco

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Con la sentenza n. 23661 del 6 novembre 2009 i giudici della Corte di cassazione hanno accolto il ricorso presentato da un’automobilista annullando il verbale elevato nei suoi confronti per essere transitato nella zona a traffico limitato (ZTL) nell’orario in cui essa era vigente, senza possedere la necessaria autorizzazione.

Il caso era incentrato sull’orario di divieto di accesso alla ZTL, di norma fissato fino alle ore 18.00, ma che nel periodo in questione (15 dicembre) il comune aveva provveduto ad estenderlo alle ore 20.00, per mezzo di una delibera comunale.

In punto di diritto la Suprema Corte sottolinea come, relativamente alla circolazione stradale, quando l’ente comunale provvede ad estendere l’orario di vigenza del divieto di accesso ad una zona cittadina, deve accertarsi che venga portato a conoscenza degli automobilisti attraverso la modifica della segnaletica posta all’accesso dei varchi o altri modi idonei a darne pubblicità. In conclusione, deve essere annullata la multa per violazione del divieto di accesso alla ZTL in quanto all’ingresso del varco l’orario indicato consentiva la circolazione.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – Multe nulle se la Ztl riporta l'orario sbagliato - Alberici

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