Accesso agli atti fiscali del coniuge
Pubblicato il 07 febbraio 2017
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Costituisce interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata, quello del coniuge che deve difendersi nel giudizio di separazione o divorzio.
Tale interesse, anche in pendenza, appunto, del giudizio di separazione o divorzio, legittima il diritto del coniuge medesimo di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge.
E’ quanto sottolineato dal Tar di Bari nel testo della sentenza n. 94 del 3 febbraio 2017.
Comunicazioni su rapporti finanziari sono documenti amministrativi
Anche le “comunicazioni” relative ai rapporti finanziari – viene sottolineato nella decisione - rientrano nell’ampia nozione di documento amministrativo, “trattandosi di atti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ancorché non formati da questa”.
Come osservato dalla giurisprudenza, d’altronde, non è possibile sostenere né che si tratti di atti interni privi di ogni rilevanza giuridica, né che si tratti di mere informazioni, rispetto alle quali sarebbe richiesta all’Amministrazione una non esigibile attività di elaborazione e/o estrapolazione.
Presenza di figli minori
Inoltre – continuano i giudici regionali – con la modifica della Legge n. 241/1990, operata dalla Legge n. 15/2005, si deve ritenere che debba essere considerato recessivo l’interesse alla riservatezza dei terzi, “quando l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante”.
E nel caso specificamente esaminato, la presenza di due figli minori giustificava la prevalenza o, quantomeno, il contemperamento tra la tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori, ed il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge.
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