Accertamento sanzionatorio per il mancato obbligo formativo dei lavoratori in CIGS
Pubblicato il 10 novembre 2022
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Con il decreto 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2022, n. 253, il Ministero del Lavoro ha individuato i criteri e le modalità per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie.
La legge di Bilancio per l’anno 2022 – nell’ambito del progetto di riforma del sistema di protezione sociale c.d. universale – ha, infatti, introdotto nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il nuovo art. 25-ter, secondo cui i lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie – in considerazione dello scopo di mantenere o sviluppare competenze in vista della conclusione del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – devono partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante il ricorso ai fondi interprofessionali. L’intervento legislativo in argomento ha – di fatto – esteso gli obblighi connessi alla procedura di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, non solo sull’impegno aziendale di rispetto del programma proposto in sede di istanza, ma anche sull’obbligo dei lavoratori beneficiari di partecipare alle iniziative di formazione e riqualificazione, demandando al ministero competente l’individuazione delle sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità sino alla decadenza dal diritto alla percezione del trattamento a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro.
Obblighi formativi per i lavoratori in CIGS
Come anticipato in premessa, i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, siano essi contemplati dal Capo III, del Titolo I (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria – INPS), che dal titolo II (Fondi di solidarietà), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, devono partecipare alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche al fine di mantenere o sviluppare nuove competenze, durante l’attesa della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’intervento legislativo in commento, operato mediante l’introduzione dell’art. 25-ter al testo di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha inteso – oltre ai noti obblighi incombenti in capo al datore di lavoro rispetto agli impegni declinati nell’accordo con le parti sociali e sottoscritti in sede di procedura di consultazione sindacale – estendere un obbligo, in capo ai lavoratori-beneficiari, di partecipazione alle iniziative di formazione e/o riqualificazione professionale. La ratio della norma è chiaramente rinvenibile nell’intento di coordinare le misure straordinarie di sostegno al reddito e le c.d. politiche attive.
La definizione delle modalità di attuazione delle predette iniziative, nonché i criteri per l’irrogazione delle sanzioni in caso di inottemperanza, sono stati demandati dal legislatore al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono, oggi, contenuti rispettivamente nei decreti ministeriali n. 142/2022 e n. 140/2022.
Obblighi e contenuti delle iniziative formative
I lavoratori beneficiari dei trattamenti di CIGS, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in attesa della ripresa dell’attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, dovranno partecipare alle iniziative formative previste dalla legge ovvero pattuite nel verbale di accordo sindacale raggiunto all’esito della procedura di cui all’art. 24, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero nell’ambito delle procedure sindacali prodromiche all’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 29 e 40, del medesimo decreto legislativo, anche mediante i Fondi paritetici interprofessionali.
Ciò si sostanzia nell’individuazione di attività volte:
- al raggiungimento di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento dei lavoratori nella realtà aziendale di provenienza;
- ad incrementare l’occupabilità del lavoratore anche in funzione di eventuali processi di mobilità o ricollocazione in altre realtà lavorative.
Ai sensi del decreto ministeriale n. 142/2022, i progetti di formazione o riqualificazione dovranno contemplare:
- le esigenze formative collegate al programma di intervento straordinario di integrazione salariale utili o necessarie per la ripresa a regime dell’attività lavorativa in azienda;
- le modalità di valorizzazione delle competenze possedute dal lavoratore anche mediante l’individuazione di percorsi di validazione delle competenze;
- le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, mediante valutazioni in ingresso a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerenti con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, di cui all’art. 8, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
NOTA BENE: Tali progetti o iniziative dovranno, altresì, in esito al percorso formativo, prevedere il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021.
Sanzioni per mancato obbligo formativo
Il decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 140, in attuazione del terzo comma, art. 25-ter, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si occupa di definire le modalità ed i criteri sanzionatori applicabili in caso di inottemperanza, da parte dei lavoratori, agli obblighi formativi in trattazione. Per tali profili sanzionatori sono stati previsti tre scaglioni, che corrispondono ad apposite fasce percentuali di mancata partecipazione alle iniziative rispetto al numero di ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, che vanno dalla sanzione minima della decurtazione di una mensilità del trattamento concesso alle ipotesi più gravi della decadenza del beneficio.
ATTENZIONE: le sanzioni saranno in vigore dal 29 ottobre 2022, ovverosia dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale n. 140/2022. |
In particolare:
- la mancata partecipazione alle iniziative formative, in misura compresa tra il 25% ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione di una sanzione corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale;
- la mancata partecipazione alle iniziative formative, in misura compresa tra il 50% e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione di una sanzione corrispondente alla decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale;
- la mancata partecipazione in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti comporta, invece, l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
Fasce di assenza ingiustificata |
Sanzione |
Applicazione della sanzione minima pari ad una mensilità |
Tra il 25% ed il 50% delle ore complessive per ognuno dei corsi proposti |
Decurtazione di 1/3 delle mensilità del trattamento CIGS |
Si |
Tra il 50% ed l’80% delle ore complessive per ognuno dei corsi proposti |
Decurtazione di 1/2 delle mensilità del trattamento CIGS |
Si |
Oltre l’80% delle ore complessive per ognuno dei corsi proposti |
Decadenza dal trattamento CIGS |
No |
Ai sensi del comma 5, art. 2, del medesimo decreto ministeriale, verranno considerate esclusivamente le assenze non sorrette da giustificato motivo, sicché non costituiranno mancata partecipazione le seguenti ipotesi:
- documentato stato di malattia o di infortunio;
- servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- stato di gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione previsti dalla legge;
- citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
- gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- limitazioni legali della mobilità personale;
- comprovati impedimenti oggettivi e/o cause di forza maggiore.
NOTA BENE: Non saranno, in ogni caso, oggetto di recupero gli oneri relativi alla contribuzione figurative e all’assegno al nucleo familiare eventualmente erogato. |
Organo di controllo e contestazione delle sanzioni
Le verifiche sono affidate al Servizio Ispettivo territorialmente competente che, solo a seguito di visita effettuata nell’ambito delle proprie competenze ovvero durante gli accertamenti previsti per la conclusione dei programmi di cassa integrazione guadagni, procederà ad accertare il concreto svolgimento della formazione secondo il programma aziendale presentato.
Laddove dai registri dell’ente incaricato alla formazione risultino assenze ingiustificate, l’organo ispettivo provvederà a contestare la sanzioni amministrativa secondo i criteri sopra individuati e limitatamente ai lavoratori per i quali si sia accertata la mancata partecipazione alla formazione senza giustificato motivo oggettivo. L’organo ispettivo comunicherà, altresì, alla sede INPS territorialmente competente i nominativi dei lavoratori accertati ai fini dell’applicazione della sanzione.
Nel caso in cui il trattamento di integrazione salariale sia a carico dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27, D. Lgs. n. 148/2015, le modalità di decurtazione dovranno essere individuate dai soggetti preposti alla gestione dei citati fondi.
QUADRO NORMATIVO Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 |
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