Accertamento parziale e accertamento integrativo, deroga al principio di unicità

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Il comma 17 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2011 estende l’accertamento parziale - la possibilità di rettifica della dichiarazione del contribuente in base a elementi certi senza valutazione della posizione complessiva - agli inviti a comparire riferiti ad indagini finanziarie, agli inviti a produrre atti e documenti e ai questionari. Ciò vale sia per le imposte sui redditi che per l'Iva, sebbene con qualche differenza.

In merito, si evidenzia come l'accertamento parziale e l'accertamento integrativo rappresentino una deroga al principio di unicità dell'accertamento, poiché non sussiste la caratteristica propria dell'accertamento che una volta emesso blocca il potere impositivo dell'amministrazione:

- la rettifica parziale permette che l'accertamento per lo stesso periodo di imposta possa essere reiterato;

- l’accertamento integrativo consente l’ulteriore rettifica per sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Si ricorda che l’accertamento parziale è alternativo all’attività di liquidazione delle dichiarazioni e di controllo formale. Si sottolineano, in proposito, le differenze dei termini di decadenza che nell’attività di liquidazione e controllo sono più corti rispetto a quelli ordinari dell’accertamento parziale. Il dato della cartella di pagamento che deve essere consegnata dall’agente della riscossione entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (4° anno se si tratta di controllo formale ex articolo 36-ter del Dpr 600/73), torna utile per eccepire la nullità della cartella.
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