Accertamento parziale e accertamento integrativo, deroga al principio di unicità
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 20 dicembre 2010
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Il comma 17 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2011 estende l’accertamento parziale - la possibilità di rettifica della dichiarazione del contribuente in base a elementi certi senza valutazione della posizione complessiva - agli inviti a comparire riferiti ad indagini finanziarie, agli inviti a produrre atti e documenti e ai questionari. Ciò vale sia per le imposte sui redditi che per l'Iva, sebbene con qualche differenza.
In merito, si evidenzia come l'accertamento parziale e l'accertamento integrativo rappresentino una deroga al principio di unicità dell'accertamento, poiché non sussiste la caratteristica propria dell'accertamento che una volta emesso blocca il potere impositivo dell'amministrazione:
- la rettifica parziale permette che l'accertamento per lo stesso periodo di imposta possa essere reiterato;
- l’accertamento integrativo consente l’ulteriore rettifica per sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Si ricorda che l’accertamento parziale è alternativo all’attività di liquidazione delle dichiarazioni e di controllo formale. Si sottolineano, in proposito, le differenze dei termini di decadenza che nell’attività di liquidazione e controllo sono più corti rispetto a quelli ordinari dell’accertamento parziale. Il dato della cartella di pagamento che deve essere consegnata dall’agente della riscossione entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (4° anno se si tratta di controllo formale ex articolo 36-ter del Dpr 600/73), torna utile per eccepire la nullità della cartella.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 1 - Termini di decadenza breve a vantaggio del contribuente - www.mef.gov.it
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 1 – La rettifica parziale lancia l'affondo contro l'evasione – Falcone, Iorio - www.mef.gov.it
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