Accertamento, delega di firma valida anche se non nominativa

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Accertamento, delega di firma valida anche se non nominativa

Legittimo l’accertamento sottoscritto con delega di firma, anche se quest’ultima non è nominativa. E’ sufficiente, infatti, un ordine di servizio che si limiti alla generica indicazione del delegato e che, quindi, consenta di individuare la qualifica dell’impiegato dell’Amministrazione finanziaria che è tenuto a provvedere.

Il contribuente può, poi, verificare che ci sia corrispondenza tra il sottoscrittore dell’atto e il destinatario della delega stessa.

In caso di contestazione in giudizio, da parte del contribuente, della illegittimità dell’avviso di accertamento per la irregolare delega alla sottoscrizione, sarà onere dell’Amministrazione Finanziaria dimostrare che era possibile individuare, ai fini del controllo, il nome del delegato firmatario dell’accertamento.

Così si esprime la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8814 del 29 marzo 2019.

Avviso di accertamento, non richiesta l’indicazione nominativa della delega

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Ufficio, anche se in precedenti pronunce (sentenza n. 22803/2015) era stato ribadito che, in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all'articolo 42 del Dpr 600/73 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, non essendo sufficiente un ordine di servizio in bianco che si limiti alla qualifica del delegato (capo ufficio, capo area, capo team).

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, non si può prescindere dalla distinzione tra delega di “firma” e delega di “funzioni” e la fattispecie in esame rientra nella prima categoria, ossia il “delegato alla firma” non esercita in modo autonomo o con assunzione di responsabilità i poteri amministrativi riservati al delegante, ma agisce semplicemente come “longa manus” (puro sostituto materiale) della persona fisica titolare dell’organo competente.

L’atto di “delegazione di competenza”, invece, ha rilevanza esterna, essendo suscettibile di alterare il regime dell’imputazione dell’atto, a differenza di quanto si verifica nell’ipotesi della mera delega di firma, nella quale il delegante rimane l’unico ed esclusivo soggetto dal quale l’atto proviene e del quale si assume la piena responsabilità verso l’esterno.

Pertanto – conclude la sentenza n. 8814/2019 - per la delega a sottoscrivere un avviso di accertamento non è richiesta alcuna indicazione nominativa del delegato, né la sua temporaneità, poiché tale delega di firma può essere attribuita attraverso un ordine di servizio, che abbia valore di delega e che individui il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa.

Dunque, l’ordine di servizio, che ha valore di delega nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio finanziario, è conforme alle esigenze di buon andamento e di legalità della pubblica amministrazione.

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