Accertamento: conti dei soci utilizzabili se riferibili alla società
Pubblicato il 02 febbraio 2018
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I dati e le movimentazioni risultanti dai conti correnti bancari dei soci, sono utilizzabili per fondare l’accertamento tributario nei confronti della società solo se viene provata, anche a mezzo di presunzioni, la riferibilità dei medesimi all’ente.
Accolto il ricorso di una Srl
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso avanzato da un Srl contro la sentenza con cui la CTR aveva confermato la legittimità di un accertamento emesso a suo carico, fondato su movimentazioni bancarie riscontrate nei conti correnti dei soci.
Per i giudici regionali, la società contribuente non aveva offerto alcuna giustificazione delle movimentazioni bancarie riconducibili all’attività di impresa.
La Sesta sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 2536 depositata il 1° febbraio 2018, ha ritenuto fondata la censura sollevata dalla Srl ricorrente secondo la quale la CTR aveva omesso di considerare che i conti correnti intestati ai soci possono imputarsi alla società solo se l’amministrazione provi, anche solo in via presuntiva, la riferibilità delle operazioni alla medesima.
Va provata, anche in via presuntiva, la riferibilità dei conti alla società
Aderendo a queste considerazioni, gli Ermellini hanno ricordato quanto già enunciato in precedenti decisioni di legittimità, ed ossia che, in materia di rettifica e accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi, l’utilizzazione dei dati risultanti dai conti correnti non può limitarsi, in caso di società di capitali, solo ai conti formalmente intestati a questa, dovendo riguardare anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratoti generali.
Questo, però – ha continuato la Corte – qualora risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza che sia necessario provare, altresì, che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali. Spetterebbe, poi, alla società contribuente, dimostrare l’estraneità di queste alla propria attività di impresa.
La CTR, nel caso di specie, non si era pienamente adeguata a tali principi, in quanto aveva affermato la riconducibilità dei conti correnti all’attività d’impresa senza, tuttavia, dare conto degli elementi che l’avevano condotta a tale conclusione quanto alla riferibilità dei rapporti bancari dei soci alla società; la stessa si era solo limitata ad affermare che era la contribuente a non aver superato la presunzione di cui all'articolo 32, comma 1 n. 2 del DPR n. 600/73.
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