Accertamento basato su studi di settore. Può bastare lo scostamento

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Accertamento basato su studi di settore. Può bastare lo scostamento

L’avvio alla lite tributaria è sorto a seguito della rideterminazione dei ricavi del contribuente facendo applicazione delle risultanze degli studi di settore. Il contribuente ha contestato l’inidoneità del solo scostamento dallo studio di settore a fondare l'accertamento dei maggiori ricavi, ma non l'omesso svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale - riconosciuto espressamente - né la carenza della motivazione del provvedimento impugnato.

La causa è arrivata davanti alla Corte di cassazione che, con sentenza n. 21656 dell’8 luglio 2022, ha rilevato come la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, dovendo dimostrarsi l'applicabilità in concreto dello standard prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

Tuttavia, svoltosi il contraddittorio con il contribuente, l'Ufficio può fondare l'avviso di accertamento mediante il riferimento al solo scostamento in mancanza di valide giustificazioni dello stesso dallo studio di settore da parte del contribuente, ferma
restando la possibilità di fornire la prova contraria anche in sede contenziosa.

Dunque, la procedura di accertamento tributario standardizzato è basata su presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non deriva dallo scostamento rispetto agli standard ma sorge a seguito del contraddittorio obbligatorio. In tale sede il contribuente ha l’onere di provare l’esistenza di condizioni che motivano l’esclusione dall’applicazione degli standard.

Il giudice di merito si è attenuto ai principi di diritto in quanto il contribuente si è solo lamentato dell’inidoneità dello scostamento dallo studio di settore a fondare l'accertamento dei maggiori ricavi. Pertanto, è stato correttamente ritenuto valido l’accertamento basato sullo scostamento e posto a carico del contribuente l’obbligo di dimostrare l'insussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione dello standard utilizzato.

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