Abuso d'ufficio allargato

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Con sentenza n. 25162 del 19 giugno scorso, la Cassazione si è pronunciata riguardo ad un procedimento per abuso di ufficio di un funzionario della motorizzazione che avrebbe compiuto degli atti contrari ai suoi doveri trattando in maniera preferenziale un'agenzia di pratiche automobilistiche. Mentre il Gup si era pronunciato con sentenza di non luogo a procedere in quanto per lo stesso non era stata violata alcuna specifica norma, la Procura aveva fatto ricorso in Cassazione per l'annullamento della decisione. La Corte di legittimità, accogliendo le istanze della Procura, ha precisato non solo che secondo la disciplina della legge 241 del 1990 compie abuso di ufficio il dipendente pubblico che non osserva l'obbligo di un'istruttoria completa ed adeguata, ma anche che, ai sensi dell'art. 97 Cost., i pubblici ufficiali devono essere organizzati secondo disposizioni di legge in maniera tale da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. La Cassazione mette in evidenza che, in alcuni casi, l'art. 97 Cost. può essere considerato norma a presidio dell'imparzialità dell'amministrazione, imponendo al dipendente pubblico una vera e propria regola di comportamento. L'abuso d'ufficio, quindi, anche in assenza di una specifica previsione, può scattare  anche come conseguenza della violazione della norma costituzionale che garantisce l'imparzialità della pubblica amministrazione.
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