730/2013 anche per i lavoratori senza sostituto d’imposta. Le istruzioni dal Fisco
Pubblicato il 05 settembre 2013
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Contesto
economico e quadro normativo di riferimento
Tenendo conto della grave situazione di crisi economica che si sta attraversando e in considerazione del fatto che molti possono essere i contribuenti (circa 400mila secondo le stime ufficiale della Consulta dei Caf), che hanno perso il lavoro e non hanno più un datore di lavoro, che in qualità di sostituto d’imposta possa richiedere a loro nome i rimborsi fiscali, il legislatore è intervenuto con un’apposita disposizione di legge, che offre la possibilità di presentare il modello 730/2013 anche in assenza di un sostituto d’imposta.
L’articolo 51-bis del DL69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013, prevede, a decorrere dall’anno 2014, per i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di adempiere ugualmente, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, agli obblighi di dichiarazione dei redditi, presentando il modello 730 e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e dell’8 per mille ai Centri di assistenza fiscale dipendenti e agli altri soggetti abilitati (consulenti del lavoro e dottori commercialisti).
La stessa disposizione di legge presuppone, a regime, nei riguardi dei contribuenti interessati, che i rimborsi vengano eseguiti direttamente dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.
Tuttavia, già dal 2013 (periodo d’imposta 2012) per i contribuenti che si trovano nella situazione di avere diritto alla restituzione di somme pagate in eccesso all’Erario, privi però di un sostituto d'imposta, il comma 4 del citato articolo 51-bis prevede la possibilità di assolvere l'adempimento dichiarativo, dal 2 al 30 settembre, senza essere costretti a presentare il modello Unico: ma, esclusivamente a condizione che dalla loro dichiarazione risulti un esito contabile finale a credito superiore a 12 euro.
Con il provvedimenton. prot. 100191/2013 del 22 agosto 2013 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate vengono stabiliti i termini e le modalità applicative di tale disposizione. Al provvedimento, segue la circolare esplicativa n. 28/E del 22 agosto 2013.
Soggetti interessati
I contribuenti interessati sono coloro che hanno redditi da lavoro dipendente (art. 49 del Tuir) e assimilati, ma non hanno un sostituto d'imposta, perché, per esempio, hanno visto cessare il loro rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego.
Tra i redditi assimilati rientrano quelli di cui all’articolo 50, comma 1, lett. a), c), c)-bis, d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l) del Tuir:
- assegni di mantenimento;
- borse di studio e tirocini professionali;
- collaborazioni di qualunque tipo, anche autonome, ovvero senza vincolo di dipendenza;
- compensi per amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti;
- lavori socialmente utili.
Se i contribuenti interessati, per l’anno 2012, rilevano la presenza di un credito d’imposta, a seguito di conguaglio nella dichiarazione, possono presentare nell’anno 2013 il modello “730 Situazioni particolari”, per ottenere in termini rapidi il rimborso di quanto dovuto.
Sono esclusi dall’invio del modello 730/2013 coloro che lo hanno già presentato, dal momento che tale dichiarazione non può essere inoltrata per integrare una precedente dichiarazione validamente presentata. Non trova applicazione l’articolo 14 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, in materia di “Dichiarazione integrativa”.
Modalità di presentazione del modello 730-Situazioni particolari
Sulla base del citato provvedimento agenziale, si dispone che la dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modello 730/2013 Ordinario, già approvato con provvedimento del 15 febbraio 2013, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Ad indicazione del fatto che il modello si riferisce alla particolare situazione contemplata dalla Legge, per la quale è prevista appunto una riapertura dei termini, nel frontespizio della dichiarazione deve essere valorizzata la casella “Situazioni particolari” indicando il codice “1”.
Nella sezione dedicata ai dati del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio deve, invece, essere riportato, al posto del codice fiscale, il codice “20137302013”; la sezione potrà essere compilata direttamente dal Caf o dal professionista abilitato.
Inoltre, devono essere riportati anche i seguenti dati:
Denominazione: |
Decreto legge n. 69/2013 - Agenzia delle Entrate |
Comune: |
Roma |
Provincia: |
RM |
Codice comune: |
(presente solo nel tracciato telematico) |
Indirizzo: |
Via Cristoforo Colombo |
CAP: |
00145 |
L’Agenzia ha poi previsto che:
-
il - modello “730 Situazioni particolari” può essere presentato
anche in
forma congiunta;
-
la dichiarazione “730 Situazioni particolari” deve
avere un esito
finale contabile a credito.
A tal fine, si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a
titolo di secondo o unico acconto (IRPEF e cedolare secca). Pertanto,
il modello 730-Situazioni particolari potrà essere presentato solo se
il risultato della seguente operazione risulta maggiore o uguale a zero:
Rigo 152, modello 730-3 - Rigo 151, colonna 2, modello 730-3 |
-
l’eventuale rimborso
inferiore a 13 euro non viene erogato,
ma può essere utilizzato in compensazione nel quadro IMU;
-
il “730 Situazioni particolari” non può essere presentato per
integrare un modello 730 o un modello UNICO, già validamente
presentati. Dunque, la casella “730
integrativo” non dovrà essere mai compilata.
Infine, dopo la presentazione di un modello 730-Situazioni particolari,
non è consentito presentare un modello 730 integrativo;
-
la dichiarazione “730 Situazioni particolari” può essere
presentata se è indicato un reddito in almeno uno dei righi della
sezione I (righi da C1 a C3) o della sezione II (righi da C6 a C8) del
quadro C relativo al primo dichiarante. Tale condizione non rileva per
il secondo dichiarante nel caso di dichiarazione presentata in forma
congiunta.
Al fine di verificare il rispetto dei suddetti requisiti, il provvedimento 100191/2013 del 22 agosto ha disposto la modifica delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati del 730, così come approvate con provvedimento del 15 febbraio 2013, aggiungendo:
-> nell’Allegato A (del 730 e del 730-4), all'elemento “Altridati”, il sottoelemento opzionale “SituazioniParticolari”;
-> nell’Allegato D, il paragrafo “18. Ampliamento dell’assistenza fiscale”, nel quale sono individuati i criteri di accoglimento della dichiarazione “730 Situazioni particolari”.
Comunicazione al contribuente
Il CAF o l’intermediario che presta assistenza fiscale deve fornire al contribuente, utilizzando lo spazio dei “Messaggi” presente nel modello 730-3, la comunicazione dell’importo che costituirà oggetto del rimborso da parte del Fisco, specificando se dal credito è stato decurtato l’importo degli acconti e l’eventuale importo che è stato utilizzato in compensazione previa indicazione nel quadro I.
Se il risultato dell’operazione è maggiore di zero, ma inferiore a 12 euro, nello stesso spazio dei “Messaggi” si dovrà specificare che il rimborso non è erogato. Anche se il rimborso non avviene, colui che presta assistenza fiscale potrà comunque indicare tale credito nel quadro IMU, in modo da consentirne il riporto nella successiva dichiarazione.
La tempistica dei soggetti interessati
Il contribuente può presentare la dichiarazione “730 Situazioni particolari” dal 2 al 30 settembre 2013. |
Tenuto
conto della complessità dell’azione di assistenza fiscale e del tempo
entro cui il procedimento deve concludersi, il provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate individua nuovi termini per
eseguire gli adempimenti connessi all’azione di assistenza fiscale.
Pertanto, i soggetti che prestano assistenza fiscale, Caf o intermediari abilitati, sono tenuti:
- entro l'11 ottobre 2013 a consegnare al contribuente copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
- entro il 25 ottobre 2013 a trasmettere, in via telematica all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni predisposte unitamente al risultato finale.
Modalità di erogazione dei rimborsi da parte dell’Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 28/E è la stessa Agenzia delle Entrate ad illustrare le modalità di erogazione dei rimborsi fiscali.
Vi si legge, che:
i rimborsi per coloro che hanno presentato il modello “730-Situazioni particolari” sono effettuati dall’Amministrazione finanziaria a seguito della ricezione del risultato finale delle dichiarazioni.
Ferme restando le ordinarie attività di controllo automatizzato e formale sulle dichiarazioni, i rimborsi potranno essere effettuati sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
Il credito rimborsabile viene restituito dall’Amministrazione finanziaria secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000.
Per evitare l’erogazione di rimborsi non dovuti - recuperati in un secondo momento dal Fisco tramite l’applicazione di sanzioni e interessi - è necessario che il soggetto che presta l’assistenza fiscale chieda al contribuente che intende presentare la dichiarazione “730-Situazioni particolari” se ha già utilizzato, in tutto o in parte, il credito derivante dalla dichiarazione, per il pagamento di imposte diverse da quelle liquidate con la dichiarazione 730-Situazioni particolari (es: IMU, TARES, ecc.), mediante la delega di versamento F24.
In caso affermativo, e in caso di credito esistente, l’importo utilizzato in compensazione deve essere indicato nel quadro IMU, insieme all’importo che il contribuente intende utilizzare in compensazione per il pagamento dell’Imposta municipale.
ATTENZIONE!!
Come ottenere i rimborsi fiscali tramite IBAN?
La circolare 28/E/2013 spiega, inoltre, cosa fare per ottenere l’accredito del rimborso direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale.
I contribuenti, che vogliono accelerare i tempi degli accrediti dei rimborsi fiscali, ottenendo l’accredito sul proprio conto corrente, possono comunicare, telematicamente oppure rivolgendosi ad un ufficio dell’Agenzia, le proprie coordinate bancarie o postali, tramite un apposito modello reperibile direttamente nel sito internet delle Entrate, alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente.
Nello specifico, tramite tale modello deve essere comunicato il codice IBAN, che può essere richiesto alla banca oppure ricavato dall’estratto conto che periodicamente viene inviato dall’istituto di credito al domicilio dell’intestatario.
N.B.: Il modello dovrà contenere tutti i dati relativi ad un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso.
Le uniche modalità previste per la presentazione del modello, contenente il codice IBAN, direttamente da parte dello stesso contribuente sono le seguenti:
-
telematicamente, se il contribuente è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
-
rivolgendosi ad un qualsiasi ufficio dell’Amministrazione finanziaria che provvederà ad acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente. In questo caso, anche al fine di evitare errori di trascrizioni del codice, è opportuno che il contribuente porti con sé un documento della propria banca (estratto conto, libretto di conto corrente) dal quale risulti in modo intellegibile l’IBAN.
Se il contribuente non dovesse procedere con tale comunicazione, l’erogazione dei rimborsi sarà effettuata con le altre modalità previste dal citato decreto ministeriale 29 dicembre 2000, recante le regole per l’individuazione delle imposte da rimborsare mediante procedure automatizzate.
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