730 precompilato: Faq dall’agenzia
Pubblicato il 30 gennaio 2016
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Sono online sul sito dell’agenzia delle Entrate dedicato alla tessera sanitaria – Progetto tessera sanitaria - le prime faq sull’adempimento, ex Dm del 31 luglio 2015, dell’invio delle spese mediche al Sistema tessera sanitaria da effettuare entro il 9 febbraio 2016.
I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati 2015
Si chiarisce che le spese sanitarie relative al 2015:
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devono essere trasmesse da tutte le strutture accreditate (anche se non a contratto) con il Ssn;
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devono essere trasmesse dai dottori iscritti all’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri (anche operanti nella tipologia dello studio associato);
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non devono essere trasmesse da fisioterapisti, logopedisti, e assimilati, non iscritti all’Ordine dei medici, e in generale da tutti i poliambulatori che non possiedono l’accreditamento per l’erogazione dei servizi sanitari.
Invece, le spese mediche pagate nel 2016 dovranno essere trasmesse anche da tutte le altre strutture.
Per la trasmissione il criterio è di cassa
La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il criterio di cassa. Pertanto, vale la data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente: nel caso di fattura emessa nel 2015, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2016, la spesa sanitaria non va trasmessa tra le quelle relative al 2015.
Se il cittadino esercita l’opposizione all’invio della spesa al Sistema TS
Il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la frase: “Il paziente si oppone alla trasmissione al SistemaTS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”.
- eDotto.com - Edicola del 28 gennaio 2016 - Spese sanitarie 730: modalità opposizione - G. Lupoi
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