730-4: in presenza di variazioni la comunicazione è d’obbligo
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 16 marzo 2012
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Entro il 2 aprile 2012, i datori di lavoro, pubblici e privati, anche in caso di variazioni delle informazioni fornite nel 2011, sono tenuti alla comunicazione, esclusivamente online ma anche tramite un intermediario, dell’indirizzo telematico dove ricevere i modelli 730-4 dall’agenzia delle Entrate.
Il modello da utilizzare è quello approvato con provvedimento direttoriale del 2 febbraio 2012.
L’unico prospetto presenta 2 sezioni. Nella prima, riservata all’indicazione dei dati relativi al sostituto, i quadri A e B prevedono l’indicazione dell’utenza telematica scelta per la ricezione dei modelli 730-4. Nel caso di variazioni dei dati comunicati con il modello per l’anno 2011 o già comunicati nel 2012, dovrà essere compilato il riquadro comunicazione sostitutiva esponendoil numero di protocollo della comunicazione da variare.
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