2012. Dal “Salva Italia” il 36 per cento a regime

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Per effetto dell’articolo 4 del Decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201 – il ribattezzato “Salva Italia” – a firma del Presidente del Consiglio e ministro dell’Economia e delle Finanze, Mario Monti, e del suo Esecutivo, dal primo giorno del primo mese dell’anno 2012, entra nel Tuir (articolo 16-bis) a pieno regime la detrazione, nella misura del 36 per cento, delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

In buona sostanza, l’articolo dispone che dall'imposta lorda si detragga un importo pari al 36 per cento delle spese documentate - comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia - fino al già conosciuto, dunque invariato, ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi (ognuno dei quali debitamente rubricato).

Dal 2012, perciò, la detrazione Irpef del 36 per cento sulle ristrutturazioni edilizie di immobili a destinazione abitativa sarà permanente.

Un aspetto lacunoso - gli effetti in caso di cessione (vendita) del bene oggetto degli interventi edilizi – è stato risolto: si verifica il trasferimento, dal venditore all'acquirente, dell'ammontare delle detrazioni non ancora godute, salvo che le parti, in sede di rogito, non si accordino diversamente. Pertanto, dal 1° gennaio 2012, ai sensi di legge, se il contratto non prevede nulla, le rate di detrazione residue passeranno al compratore.

Inoltre, il Dl prevede che quando gli interventi sono operati su unità immobiliari utilizzate promiscuamente per esercitarvi arti o professioni la detrazione sarà ridotta della metà.

Sul plafond di spesa - i 48.000 euro per unità immobiliare - che le Entrate intendono cumulativo dell'abitazione e delle pertinenze (anche se autonomamente accatastate), la rateazione non cambia: 10 quote annuali costanti, corrispondenti a 1.728,00 euro per anno. E’, invece, una novità che il decreto non indichi la possibilità per gli over 75 di suddividere il bonus in 5 quote annuali; conseguenza di ciò è lo spacchettamento in dieci rate anche per gli ultra settantacinquenni. Nuova è pure l'estensione dell'agevolazione a lavori di ristrutturazioni che attengano alla ricostruzione di edifici danneggiati a seguito di eventi calamitosi.

Questo inserimento tra le fattispecie agevolabili soggiace, tuttavia, alla doppia condizione che:

- sia dichiarato lo stato di calamità e

- i lavori siano pagati con bonifico. Inoltre, circa i lavori eseguiti in condomini, il vantaggio fiscale potrà estendersi a tutte le parti comuni indicate nell'articolo 1117 del Codice civile.

Quindi:

"Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini."

Accanto alle appena richiamate, altre novità in materia - introdotte dalle precedenti manovre del 2011 – vanno rammentate:

1. il bonus è fruibile attraverso l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di: 

  • dati catastali dell'immobile, 
  • esecutore dei lavori e 
  • estremi della registrazioni dell'atto, senza dover più effettuare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;

2. non è più obbligo di legge indicare, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori, distintamente il costo della manodopera.

Non segue quella del 36 per cento, l’altra agevolazione del 55, sui lavori per migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Nello stesso articolo 4, dedicato alle “Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali”, il comma 4 si limita a posticipare – portandole da questo 31 dicembre al 31 dicembre 2012 – le disposizioni vigenti.

Le novità qui commentate, cui aggiungere le passate quale quella, sostanziale, di rimuovere l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara – introdotta in primavera dal Dl 70/2011 - sono tutte chiaramente tese a semplificare questo bonus, riducendo al minimo gli oneri sul beneficiario.

QUADRO DELLE NORME

Decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201;
Articolo 16-bis del TUIR;
Articolo 1117 del Codice civile;
Decreto legge 30 maggio 2011, numero 70.

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