Assunzioni agevolate
Benefici reimpiego lavoratori licenziati
01/04/2014 Aggiornato con: circolare Inps n. 32, del 13/03/2014 - Il beneficio è rivolto ai datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Si tratta dell’assunzione di quei lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della “piccola mobilità” secondo quanto prevedeva l’articolo 4, comma 1, D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993, non prorogati dal 2013. Il beneficio spetta in caso di assunzione, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione. L’incentivo spetta anche per l’assunzione del lavoratore che abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 7, co. 7, della legge 604/1966 come rinovellato dall’articolo 1, comma 40, della legge 92/2012 e smi (msg. Inps n. 20830/2012), e riconosciuto anche in caso di proroga o trasformazione a tempo indeterminato effettuata nel 2013 da un rapporto di lavoro instaurato ante 2013 con lavoratori aventi i requisiti richiesti. A tale finalità è destinata la somma complessiva di ventimilioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 85 e successive modificazioni. Il beneficio è stato introdotto ad opera del Decreto Direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 (modificato dal Decreto n. 390 del 3 giugno 2013) in considerazione della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei conseguenti benefici previsti dagli articoli 8 e 25 della medesima legge, in caso di assunzione.L’incentivo per le assunzioni di giovani genitori “precari”
14/11/2013 L’incentivo previsto per l’assunzione a tempo indeterminato, anche part-time, di giovani genitori under 35 precari è rivolto:- alle imprese private;
- alle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 155/2006;
- alle società cooperative, anche con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time o part time, di soci lavoratori.
Restano esclusi dall’incentivo tutti gli enti pubblici e i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile. Sono quindi esclusi, a titolo esemplificativo, i datori di lavoro privati con riferimento alle assunzioni di collaboratori domestici e sembrerebbero parimenti esclusi i professionisti.
Incentivi over 50 e donne
12/11/2013Aggiornato con: decreti interministeriali del 3/9/2013 - Per effetto di quanto stabilito dall’articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012, tutti i datori di lavoro (imprese e professionisti, cooperative di lavoro), con esclusione dei rapporti di lavoro domestici, che assumono a decorrere dall'1/1/2013 lavoratori con almeno cinquant’anni di età disoccupati da oltre dodici mesi, e donne di qualunque età, prive di impiego da almeno sei o ventiquattro mesi, ovvero appartenenti a particolari settori o residenti in determinate aree svantaggiate, possono fruire di una riduzione contributiva del 50% della contribuzione posta a loro carico (Inps e Inail). La riduzione compete anche in caso di trasformazione di contratto a termine già agevolato in contratto a tempo indeterminato, come meglio specificato più avanti.