Visto conformita Massimale polizza inferiore al rimborso

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Visto conformita Massimale polizza inferiore al rimborso

L'Agenzia delle Entrate è chiamata per una consulenza giuridica in tema di istanze di rimborso Iva con visto di conformità garantito da polizza assicurativa.

Nello specifico, il caso vede l’importo chiesto a rimborso superiore al massimale della polizza stipulata dal professionista che ha apposto il visto di conformità.

In tal caso, spiega l'Agenzia:

  • il suddetto visto di conformità, garantito da un'assicurazione con massimale inferiore al rimborso chiesto, non può considerarsi privo di efficacia o parzialmente efficace;
  • non è dato rinvenire alcun riferimento testuale che consenta di qualificare come requisito di validità, ovvero di efficacia, la parità tra l’importo del massimale della polizza e i crediti indicati nelle dichiarazioni dei clienti e chiesti a rimborso o compensati, sciogliendo i dubbi in materia;
  • pertanto, non si può obbligare il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso (né totale né parziale), salvo che lo stesso non si trovi in uno dei casi di cui al comma 4 dell’articolo 38-bis del Dpr 633/1972.

Procedere diversamente, precisa l'Agenzia, oltre ad avere l’effetto di traslare l’onere del costo della garanzia in capo ad un soggetto terzo (cioè sul professionista, che dovrebbe stipulare garanzie proporzionali ai crediti chiesti a rimborso dai propri clienti), sarebbe in contrasto proprio con la ratio che ha ispirato le recenti modifiche dell’articolo 38-bis, con le quali è stato soppresso l’onere generalizzato della garanzia per ottenere i rimborsi, circoscrivendone la prestazione solo ai casi in cui ricorre uno dei rischi individuato dalla medesima norma.

Eliminazione dell’obbligo generalizzato di prestare la garanzia

La risoluzione n. 112 del 6 dicembre 2016, che contiene il chiarimento, offre un riepilogo delle normativa di riferimento: articolo 38 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (come da ultimo modificato dall’articolo 7-quater, comma 32, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193).

In sintesi i punti:

  • i crediti superiori a 30mila euro possono essere rimborsati senza garanzia – al verificarsi dei requisiti soggettivi attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio – previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza recante il visto di conformità, fatte salve le situazioni a rischio (comma 4, dell’articolo 38-bis);
  • l'apposizione del visto da parte del professionista (art. 22 del dm n. 164/1999), prevede che lo stesso stipuli una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a 3 milioni, per garantire il risarcimento degli eventuali danni ai propri clienti e al bilancio dell'ente impositore.
Allegati Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 22 novembre 2016 - Decreto fiscale Rimborsi Iva e Sanatoria Casse - G. Lupoi

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