Violazione dell’obbligo formativo Sanzione del Consiglio di Disciplina per il commercialista che non esercita
Pubblicato il 27 settembre 2017
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Con riferimento alla formazione professionale continua (FPC) il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha diffuso due pronto ordini – n. 210 e n. 223 – al fine di fornire precisazioni.
Sanzioni per inadempimento FPC
Il P.O. n. 210 dell’11 settembre 2017 rimette alla competenza del Consiglio di Disciplina la facoltà di valutare il tipo di sanzione da applicare all’iscritto all’Albo che non esercita attività professionale per inadempienza dell’obbligo formativo.
Tale soluzione è data dal fatto che l’attuale Codice delle sanzioni, in vigore dal 1° gennaio 2017, non prevede l’applicabilità di una sanzione per l’iscritto all’Albo che non eserciti, neanche occasionalmente, la professione.
Si ricorda che l’art. 5, comma 1, del regolamento per la formazione professionale continua stabilisce dei casi di riduzione relativamente all’obbligo formativo – richiedendo l’assolvimento di soli 30 CFP nel triennio – qualora si tratti di iscritti che abbiano compiuto i 65 anni di età nel triennio in corso; di iscritti nell’elenco speciale; di iscritti che non esercitino, neanche occasionalmente, la professione.
In caso di violazione dell’obbligo formativo, come si è detto, il Codice delle sanzioni non fissa una sanzione per l’iscritto all’albo che non eserciti, nemmeno occasionalmente, la professione. Da qui la decisione di rimettere la competenza al Consiglio di Disciplina.
Iscritti che compiono 65 anni nel triennio
La riduzione dell’obbligo formativo per gli iscritti che compiono 65 anni di età nel triennio in corso va interpretata nel senso che sono compresi sia gli ultrasessantacinquenni sia quelli che abbiano compiuto o compiranno i 65 anni di età nel corso del triennio.
Lo specifica il P.O. n. 223 dell’11 settembre 2017.
- eDotto.com – Edicola 9 settembre 2017 - Obbligo formativo professionale con chiarimenti dal Cndcec – G. Lupoi
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