Valida la documentazione presentata per la prima volta nell'accertamento con adesione

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Secondo quanto stabilito dalla Ctr Lombardia, con la sentenza 138/24/12, sono utilizzabili in contenzioso i documenti prodotti per la prima volta dal contribuente nell'accertamento con adesione.

Per i giudici non si ravvisa il presupposto per la preclusione nei casi in cui il contribuente sottoposto a controllo depositi per la prima volta in sede di accertamento con adesione la documentazione attestante la regolarità delle scritture contabili obbligatorie per legge e la legittimità del proprio operato.

L'avviso di accertamento impugnato è stato inoltre ritenuto illegittimo per violazione da parte del Fisco dell'obbligo di allegare gli atti richiamati dall'atto impositivo.

Il caso riguarda un contribuente che non aveva fornito, in fase di pre-accertamento, tutta la documentazione richiesta, producendola – una volta ricevuto l'avviso che accertava maggiori redditi da lavoro – durante la procedura di accertamento con adesione.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 4 - Atti in adesione validi dal giudice - Boccalatte

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