Un collaboratore vale l'Irap
Pubblicato il 13 dicembre 2008
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La Cassazione, con sentenza n. 29146 dell'11 dicembre 2008, è intervenuta con una decisione destinata a riaprire il dibattito sull'Irap. I giudici di legittimità, in particolare, hanno ritenuto imponibili, ai fini dell'Irap, anche le attività di un contribuente che, di fatto, era un piccolo professionista, avendo solo un collaboratore. Molto stringata la motivazione contenuta nella sentenza che rimanda alla consolidata giurisprudenza secondo cui “l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'Irap solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, e ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità o interesse; oppure quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività d'impresa di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”. Con le stesse motivazioni, poco più di un mese fa, la Corte di legittimità - sentenza 26881 – aveva, per contro, escluso che fosse tenuto a pagare l'Irap un avvocato con alti guadagni.
- ItaliaOggi, p. 39 – Un collaboratore vale l'Irap - Alberici
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