Ultimi giorni per l’impronta digitale. 30 giorni per correggere
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 23 gennaio 2012
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La scadenza imminente, 31 gennaio 2012, del termine per l'invio attraverso Entratel o Fisconline dell'impronta digitale degli archivi di documentazione fiscale, conservata solo in forma sostitutiva e non anche in quella cartacea, relativa al periodo 2004-2010 (provvedimento dell'agenzia delle Entrate n. 143663 del 25 ottobre 2010), è l’occasione per il Cndcec di porre l’attenzione su un “Adempimento inutile e discriminatorio per quanti hanno deciso di optare per la conservazione sostitutiva dei documenti fiscali”. L’affermazione è del Consigliere nazionale Bodini, che tuona: “Lo si renda facoltativo!”. Il consigliere con delega all’informatica mette in evidenza anche una possibile discriminazione che si crea tra quanti hanno meritoriamente optato per questo sistema di conservazione, tenuti ora obbligatoriamente alla trasmissione, e quanti hanno preferito continuare a conservare i propri documenti fiscali in formato cartaceo, per i quali l’obbligo di trasmissione non sussiste.
Si ricorda che l’onere per aziende, enti o studi professionali consiste nell’invio all’Agenzia dell’impronta dell’archivio informatico avente ad oggetto i documenti fiscali conservati in forma sostitutiva. In sostanza, la conservazione sostitutiva, firmata digitalmente e con marcatura temporale, non basta al Fisco che ha previsto (ex articolo 5 del Dm Economia 23 gennaio 2004) anche l’ulteriore incombenza della trasmissione della stringa identificativa che rende immodificabile il documento, appunto l’impronta digitale del documento.
Mentre per le società con esercizio coincidente con l'anno solare il termine è al 31 gennaio 2012, per le società che hanno esercizio sociale dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011 il termine scade il 30 aprile 2012. Si ha tempo 30 giorni per l’eventuale invio di una comunicazione correttiva.
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