Uif, comunicate le operazioni di restituzione sopra i 5mila euro

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Dopo il provvedimento del 6 agosto 2013 con il quale l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia rende note le modalità con cui i soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio sono tenuti a trasmettere le informazioni circa i rapporti oggetto di astensione, ai sensi dell’articolo 23, comma 1-bis del Dlgs n. 231/07, l’Autorità di vigilanza torna sull’argomento e a sua completezza pubblica, sul suo sito internet, un provvedimento Uif recante «Istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione ai sensi dell'art. 23, comma 1-bis, del dlgs. 231/07», completo della modulistica e di un manuale operativo.

Pertanto, ora, gli intermediari finanziari, i professionisti e anche i soggetti non finanziari come i revisori nell’impossibilità di far fronte alle operazioni di adeguata verifica della propria clientela non solo saranno costretti a restituire i fondi ai loro clienti, ma dovranno anche inviare una comunicazione all’Uif per ogni operazione di restituzione di importo superiore a 5.000 euro, fermo restando l'obbligo di acquisire e conservare le informazioni relative anche alle operazioni di restituzione di minore importo.

L’Uif, dunque, indica le modalità grazie alle quali si dovranno trasmettere le informazioni riguardanti i rapporti oggetto di astensione e rende disponibile il modello di restituzione delle somme al cliente.

La comunicazione relativa a ciascuna operazione di restituzione dovrà essere trasmessa all’Uif entro 15 giorni dalla operazione di restituzione, attraverso il portale Infostat-Uif e con l'apposito modulo reso disponibile.

A tal proposito, l’Uif precisa che le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate dal 6 agosto 2013 al 30 aprile 2014 dovranno essere inviate entro il 15 maggio 2014.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 - Dalle banche dati all’Uif - De Angelis, Feriozzi
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 18 - Antiriciclaggio, astensione «doc» - Razzante

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