Turismo Federturismo. Rinnovo

Pubblicato il



Turismo Federturismo. Rinnovo

Il 21 dicembre 2024 Federturismo Confindustria, Aica e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil hanno sottoscritto l'ipotesi di rinnovo del Ccnl Industria turistica. L'accordo ha validità 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2027 (vai al testo dell'accordo).

Trattamento economico

Aumento retributivo
Viene stabilito un aumento della paga base nazionale conglobata di € 200,00 al livello C2, da riparametrare per gli altri livelli.

Per il comparto imprese di viaggio e turismo e congressi, l'aumento della paga base nazionale conglobata riferito al livello medio (da riparametrare in percentuale agli altri livelli), sarà erogato con diverse gradualità e decorrenze.

Una tantum
Viene riconosciuto anche un importo una tantum di € 450,00 che sarà erogato in 2 tranche.

Per le imprese di viaggio e turismo e congressi l'una tantum sarà di € 320,00 da erogare in 3 tranches.

I suddetti importi una tantum non sono utili ai fini del computo di alcun istituto di legge o contrattuale, nè ai fini del t.f.r. e non possono essere assorbiti da superminimi ad personam o acconti sui futuri aumenti.
Inoltre saranno liquidati ai lavoratori in forza al momento dell'erogazione e verranno riproporzionati in base ai mesi di servizio prestati nel periodo luglio-dicembre 2024.

Per i lavoratori in forza al 21 dicembre 2024 la quota una tantum spetterà anche in caso di cessazione del rapporto prima dell'erogazione delle rispettive tranche unitamente alle spettanze di fine rapporto.

Elemeno di garanzia retributiva
Ai dipendenti in forza nelle aziende che nei 3 anni precedenti la stipula dell'accordo siano risultate prive di contratto di secondo livello e che nel medesimo periodo non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto previsto dal precedente contratto collettivo, è riconosciuta, qualora non venga definito un accordo entro 6 mesi dalla presentazione della piattaforma integrativa aziendale e/o territoriale, la seguente somma lorda una tantum a titolo di elemento di garanzia retributiva.

Area Importo
A € 186
B € 158
C € 140
D € 112

Da detto adempimento sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttive, che abbiano in essere il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Previa adesione del singolo lavoratore, l’azienda può erogare l’elemento di garanzia in forma di welfare.

Mance

Viene abrogato l'art. 97 del Ccnl che prevedeva il divieto di accettazione delle mance.

Tredicesima/Quattordicesima mensilità

I periodi di congedo per maternità e paternità (obbligatorio e alternativo) nonchè i periodi di congedo parentale sono computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della 13a mensilità.

Per i dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 21 dicembre 2024, dal 1° luglio 2024 i periodi di congedo per maternità e paternità (obbligatorio e alternativo) sono computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della 14a mensilità.
Dal 1° dicembre 2027 anche i periodi di congedo parentale saranno computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della 14a mensilità.

Bilateralità

Vengono definite le regole di governance e i criteri di funzionamento degli Enti bilaterali e del Fondo sanitario e le modalità di di finanziamento.

Le Parti convengono di istituire una Commissione paritetica per elaborare l'aggiornamento dello Statuto dell'Ebit, nonchè degli Enti bilaterali regionali. I lavori conclusivi dovranno essere presentati alle parti sociali per la relativa approvazione entro la vigenza dell'accordo 21 dicembre 2024.

Finanziamento Ebit
La quota contrattuale di servizio per il finanziamento Ente Bilaterale EBIT è fissata nello 0,40% del trattamento economico minimo, per 14 mensilità, di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,20% a carico del lavoratore.

L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote rimane comunque obbligata verso i lavoratori all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale ed è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.d.r. non assorbibile.

Assistenza sanitaria integrativa

Quadri (Qu.A.S.)
La quota contributiva annua, a carico del datore di lavoro, viene così definita:

  • € 360,00 dal 1° gennaio 2025;
  • € 380,00 dal 1° gennaio 2027.

Fontur
Le Parti hanno concordato un aumento del contributo al Fondo Fon.Tur, a decorrere dal 1° gennaio 2027, di € 3,00. 

L’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito ed è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.d.r. non assorbibile pari ad € 16,00 per ciascun mese di calendario in cui avvenga tale omissione. L'E.d.r. avrà incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti.

La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.

Violenza di genere

Al termine del periodo previsto dalla legge e sussistendo le condizioni, a richiesta della lavoratrice, il periodo di congedo potrà essere prorogato di ulteriori 3 mesi con diritto al pagamento di un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa, secondo l'orario normale contrattuale.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito