Turismo Confesercenti. Rinnovo

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Turismo Confesercenti. Rinnovo

Con ipotesi di accordo 22 luglio 2024 Fiepet, Fiba, Assohotel, Assocamping, Assoviaggi con la partecipazione di Assoturismo-Confesercenti e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs hanno rinnovato il Ccnl per i dipendenti da aziende del settore turismo, con validità dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2027 (Vai al testo dell'accordo).

Sfera di applicazione/Classificazione del personale

Vengono apportate modifiche alla sfera di applicazione del contratto e alla classificazione del personale.

I lavoratori in forza al 22 luglio 2024 qualora svolgano mansioni corrispondenti a figure professionali non più presenti nella nuova classificazione, mantengono la precedente denominazione della figura e le relative mansioni a livello di inquadramento.

Trattamento economico

Minimi tabellari

Definiti i nuovi importi dei minimi retributivi. Le tabelle possono essere consultate nella Banca dati.

Tredicesima

(Art. 160, 225 e 269 Ccnl 4 marzo 2010)
Dall'ammontare  della 13a mensilità saranno detratti i ratei  relativi  ai periodi  di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal Ccnl fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di integrazione della  indennità di malattia per le sole attività che sono tenute a versare detto contributo aggiuntivo.

I periodi di congedo di maternità e paternità (alternativo o obbligatorio) nonchè i periodi di congedo parentale devono essere computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della 13a mensilità.

Quattordicesima
(Artt. 161, 225 e 269 Ccnl 4 marzo 2010)

Dalla data di sottoscrizione dell'accordo 22 luglio 2024 ("Dal 1° luglio 2024.." - Artt. 225 e 269) i periodi di congedo di maternità e paternità (alternativo e obbligatorio) devono essere computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della 14a mensilità. Dal 1° dicembre 2027 i periodi di congedo parentale saranno computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della 14a mensilità.

Vitto e alloggio per le aziende alberghiere

Il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti e dell'alloggio corrisponderà il relativo prezzo all'azienda fornitrice nelle misure e con le decorrenze di seguito riporate:

Servizio Decorrenza/Importo
1° luglio 2024 1° gennaio 2026
un pranzo € 0,95 € 1,05
una prima colazione € 0,17 € 0,19
un pernottamento € 1,09 € 1,17

Eventuali valori di vitto e alloggio provincialmente in atto superiori a quelli sopra riportati verranno adeguati nella seguente misura massima:

Servizio Decorrenza/Importo
1° luglio 2024 1° gennaio 2026
un pranzo € 0,10 € 0,20
una prima colazione € 0,01 € 0,03
un pernottamento € 0,09 € 0,17

Premio di risultato (Art. 13 Ccnl 4 marzo 2010 e s.m.i.)

Il premio viene erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi e compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei sopraindicati contratti e che risultano iscritti nel libro unico del lavoro da almeno 6 mesi. L'azienda calcolerà l'importo in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nell'anno precedente.

Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Ccnl, che venga riconosciuto successivamente al 1° luglio 2024.

Qualora non venisse definito un accordo integrativo entro il 31 ottobre 2026, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2027, i seguenti importi:

Livello Importo
A, B € 186,00
1, 2, 3 € 158,00
4, 5 € 140,00
6S, 6, 7 € 112,00

In alterntaiva alle modalità e agli importi sopra riportati, a seguito di accordo aziendale/territoriale, l'azienda destinerà la somma di € 40,00 a strumenti di welfare (la somma è riproporzionata nel part time).

I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinari entrambi i predetti importi al fondo di previdenza complementare Fon.Te.

Le aziende saranno esonerate da entrambi gli importi a fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi naturali estremi, accertate dalle OO.SS stipulanti il Ccnl, anche a livello territoriale o aziendale.

Ente bilaterale/Finanziamento

(Art. 23 Ccnl 4 marzo 2010 e s.m.i.)

Ai fini della definizione della paga base nazionale si è tenuto conto dell'obbligatorietà della quota dello 0,20% a carico datore di lavoro per il finanziamento dell'ente bilaterale; pertanto il datore di alvoro che ometta il versamento deve corrispondere al lavoratore, per 14 mensilità, un E.d.r., non assorbibile, pari allo 0,60% della paga base conglobata (comprensiva dell'ex indennità di contingenza).

Assistenza sanitaria integrativa

(Art. 144 e 163 Ccnl 4 marzo 2010)

Da gennaio 2027 il contributo obbligatorio al Fondo Aster, a carico del datore di lavoro, è incrementato di € 3,00 mensili.

Per la categoria dei Quadri, il contributo obbligatorio annuo a carico datore di lavoro, a favore della cassa, è incrementato di € 20,00 dal 1° gennaio 2025,  ed € 20,00 dal 1° gennaio 2026.

Orario di lavoro

Permessi per riduzione di orario (Art. 111 Ccnl 4 marzo 2010)

Viene precisato che i permessi per riduzione di orario non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione, fatta eccezione per i periodi di congedo per maternità, paternità e congedo parentale.

Ferie (Art. 130 Ccnl 4 marzo 2010)

Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, paternità e congedo parentale, malattia o infortunio.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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