Turismo Confcommercio. Rinnovo

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Turismo Confcommercio. Rinnovo

Con ipotesi di accordo 5 luglio 2024 Federalberghi, faita Federcamping, con la partecipazione di Confcommercio imprese per l'Italia, e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs hanno rinnovato il Ccnl per i dipendenti da aziende del settore turismo. Il contratto, salve specifiche diverse decorrenze, ha validità 1° luglio 2024 - 31 dicembre 2027 (Vai al testo dell'accordo).

Sfera di applicazione

La disposizione sulla sfera di applicazione del Ccnl viene modificata, attraverso l'eliminazione di "aziende pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni e imprese di viaggi e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggi e turismo" e la sostituzione dell'articolo con il seguente:

I) Aziende alberghiere
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande, affittacamere, bed and breakfast; ristoranti, self Services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attività ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero, a prescindere dalla capacità ricettiva o dal numero di camere;
b) bar, ristoranti, stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali, locali notturni,e altri pubblici esercizi annessi alle attività ricettive con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli; hostel, residences, villaggi turistici;
d) servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata; altri servizi di alloggio;
e) servizi di intermediazione per servizi di alloggio;
f) colonie climatiche e attività similari;
g) centri benessere e/o termali integrati in aziende alberghiere;
h) attività non turistiche (es. commerciali) svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, a condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica.

II) Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.

III) Porti e approdi turistici
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.

IV) Rifugi alpini

Classificazione del personale

L'accordo ha apportato modifiche alla classificazione del personale, con la precisazione che i lavoratori in forza al 5 luglio 2024, qualora svolgano mansioni corrispondenti a figure professionali non più presenti nella nuova classificazione del personale, mantengono la precedente denominazione della figura e le relative mansioni e livello di inquadramento.

Passaggi di qualifica

Salvo il caso di sostituzione di altro lavoratore in servizio, l'assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, dopo 6 mesi.

Trattamento economico

Minimi retributivi
Definiti gli aumenti e i relativi minimi retributivi con decorrenza luglio 2024, giugno 2025, maggio 2026, aprile 2027 e novembre 2027.

Vitto e alloggio per le aziende alberghiere

Il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti e dell'alloggio corrisponderà il relativo prezzo all'azienda fornitrice nelle misure e con le decorrenze indicate nell'accordo.

Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"

Premio di risultato/Indicatori
Ai fini della determinazione del premio di risultato, le parti, nel richiamare la disciplina di cui all'accordo 5 ottobre 2016, hanno individuato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni indicatori.

Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
In riferimento al premio di risultato per i dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 (la cui erogazione è connessa al raggiungimento degli obiettivi definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale), viene specificato che lo stesso sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi.

Il premio spetta ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei sopraindicati contratti, iscritti nel libro unico del lavoro da almeno 6 mesi. L'importo è calcolato in proporzione alle giornate di effettiva prestazione prestate nell'anno precedente.

Il premio, non utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, compreso il t.f.r., è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Ccnl, che venga riconosciuto successivamente al 1° luglio 2024. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1° luglio 1993.

Qualora non venga definito un accordo integrativo entro il 31 ottobre 2026, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2027, i seguenti importi:

Livello Importi
A, B   186,00
1°, 2°, 3° 158,00
4°, 5°  140,00
6°S, 6°, 7°  112,00

Tredicesima mensilità
I periodi di congedo di maternità e paternità ("alternativo" e "obbligatorio") nonché i periodi di congedo parentale saranno computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della tredicesima mensilità.

Quattordicesima mensilità
Saranno computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della 14 mensilità:

  • i periodi di congedo di maternità e paternità ("alternativo" e "obbligatorio") dal 1° luglio 2024;
  • i periodi di congedo parentale dal 1° dicembre 2027.

Ente bilaterale/Finanziamento

Ai fini della definizione della paga base nazionale si è tenuto conto dell'obbligatorietà della quota dello 0,20%, a favore dell'Ente bilaterale, a carico del datore di lavoro.

Conseguentemente, il datore di lavoro che ometta il versamento della suddetta quota deve corrispondere al lavoratore, per 14 mensilità, un E.d.r., non assorbibile, pari allo 0,60% della paga base conglobata, comprensiva della ex indennità di contingenza. Tale elemento è utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e di legge, incluso il t.f.r..

Contratto a tempo determinato

E' consentita la stipula di contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e non eccedente 24 mesi, comprese eventuali proroghe e rinnovi, nelle ipotesi di grandi eventi (es.: Olimpiadi, Expo, Giubileo) da individuare con accordo territoriale.

Assistenza sanitaria integrativa (Fast)

Dal 1° luglio 2027 per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari ad € 15,00 mensili per ciascun iscritto (€ 13,00 a carico del datore di lavoro, € 2,00 a carico del lavoratore).

Il datore di lavoro che ometta il versamento della suddetta quota deve corrispondere al lavoratore, per 14 mensilità, un E.d.r., non assorbibile, pari ad € 14,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
Tale elemento è utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e di legge, incluso il t.f.r..

Quadri
La contribuzione alla Cassa di assistenza sanitaria istituita per i quadri del settore terziario (Qu.A.S.) è così fissata:

  • € 360,00 a carico del datore di lavoro e € 50 a carico del Quadro dal 1° gennaio 2025;
  • € 380,00 a carico del datore di lavoro e € 50 a carico del Quadro dal 1° gennaio 2026.

Ferie

Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, paternità e congedo parentale, nonché per malattia o infortunio.

Congedi

Violenza di genere
Con l'accordo viene disciplinato il congedo per le donne vittime di violenza di genere.

Congedo di maternità e paternità
I periodi di congedo di maternità e paternità ("alternativo" e "obbligatorio") devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi all'integrale maturazione e corresponsione della 13a, delle ferie, dei permessi retribuiti di cui all'art. 111 del Ccnl, e dal 5 luglio 2024 anche della 14a.

I periodi di congedo di maternità e paternità sono utili ai fini del calcolo della tredicesima mensilità e, dal 1° luglio 2024, della quattordicesima mensilità.

Congedo parentale
Dal 1° luglio 2024 i periodi di congedo parentale devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi all'integrale maturazione e corresponsione della 13a, delle ferie e dei permessi per riduzione dell'orario di cui all'art. 111 Ccnl, e dal 1° dicembre 2027  anche della 14a mensilità.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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