Troppe deleghe, sanzione confermata

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Il notaio è tenuto a svolgere personalmente tutte le funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento.

Attività preparatorie e successive

In particolare, le attività concernenti il ricevimento degli atti notarili e l'indagine relativa alle individuazione delle volontà delle parti, dalla fase delle attività preparatorie a quella delle attività successive al compimento degli atti, non possono essere integralmente delegate ai collaboratori, e ciò senza alcuna distinzione tra atti "routinari" e atti "non routinari".

Il divieto di delega, ossia, riguarda tutte quelle funzioni volte ad assicurare la certezza degli effetti tipici dell'atto notarile.

E' quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 8036 del 4 aprile 2014, con cui è stata confermata la sanzione disciplinare impartita ad un notaio in considerazione dell'esercizio di un'attività “caratterizzata da un amplissimo ricorso alla delega a favore dei suoi numerosi collaboratori con conseguente elusione del carattere personale della prestazione professionale”.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 15 - Il notaio non può delegare l'attività - Bronzo

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