Troppe deleghe, sanzione confermata
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 05 aprile 2014
Condividi l'articolo:
Il notaio è tenuto a svolgere personalmente tutte le funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento.
Attività preparatorie e successive
In particolare, le attività concernenti il ricevimento degli atti notarili e l'indagine relativa alle individuazione delle volontà delle parti, dalla fase delle attività preparatorie a quella delle attività successive al compimento degli atti, non possono essere integralmente delegate ai collaboratori, e ciò senza alcuna distinzione tra atti "routinari" e atti "non routinari".
Il divieto di delega, ossia, riguarda tutte quelle funzioni volte ad assicurare la certezza degli effetti tipici dell'atto notarile.
E' quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 8036 del 4 aprile 2014, con cui è stata confermata la sanzione disciplinare impartita ad un notaio in considerazione dell'esercizio di un'attività “caratterizzata da un amplissimo ricorso alla delega a favore dei suoi numerosi collaboratori con conseguente elusione del carattere personale della prestazione professionale”.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 15 - Il notaio non può delegare l'attività - Bronzo
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: