Trasferte “salate” per i professionisti
Pubblicato il 19 maggio 2006
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Dal Convegno Moduli di organizzazione professionale (Map) che si è svolto ieri a Torino su iniziativa dei dottori commercialisti con la partecipazione delle Entrate, arrivano alcuni chiarimenti circa le modalità da seguire per la corretta imputazione fiscale delle spese. Tra questi, viene preso in considerazione il caso delle spese di trasferta per i professionisti. Secondo l’Agenzia, i rimborsi spese dei professionisti, sostenuti dai committenti, costituiscono reddito per i prestatori e sono deducibili solo se compresi nelle fatture emesse dagli studi. La scelta dell’Agenzia contrasta con la precedente sentenza della Commissione tributaria centrale 785/94 e incide in modo sostanziale su prassi aziendali consolidate, permettendo ai committenti di servizi professionali di potere recuperare spese a volte anche molto salate.
L’agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che l’adeguamento ai cambi di fine esercizio delle disponibilità liquide in valuta (cassa e conti correnti bancari attivi) concorre a formare reddito imponibile. In altre parole, l’Agenzia ha spiegato indirettamente che le disponibilità liquide in valuta rappresentano, ai fini fiscali, “giacenze” di beni fungibili, la cui valutazione è disciplinata dalle disposizioni dell’articolo 92 del Tuir. Dato che la norma fa esplicito riferimento al valore minimo fiscale (sulla base del cambio alla data di chiusura dell’esercizio), l’eventuale utile da riallineamento ai cambi di fine esercizio non potrà che avere piena rilevanza fiscale e, quindi, concorrere alla formazione di reddito imponibile. Di conseguenza, l’allineamento tra i valori civili e quelli fiscali, relativi alle disponibilità liquide in valuta, non renderà necessaria la compilazione del quadro RV del modello Unico.
Infine, l’Agenzia ha tentato di rispondere ad alcuni quesiti dei contribuenti senza, comunque, scioglierne completamente i dubbi. Uno dei quesiti più ricorrente è quello che riguarda il concetto di area fabbricabile e il momento in cui esso si verifica. A tale proposito, le Entrate hanno affermato che la rivalutazione al 19% richiede esplicitamente che l’area risulti fabbricabile in base ad un piano regolatore approvato entro “la data di chiusura del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre . Analogamente, per ciò che riguarda uno degli ostacoli alla rivalutazione che consiste nelle difficoltà interpretative dell’obbligo di edificazione entro il quinto esercizio successivo, l’Agenzia precisa che in mancanza della costruzione entro il 2010, la rivalutazione diventa irrilevante e alla società viene attribuito un credito pari all’imposta sostitutiva pagata.
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