Titoli universitari non abilitanti per tutte le professioni

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Titoli universitari non abilitanti per tutte le professioni

Entreranno in vigore i primi giorni di dicembre le disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti contenute nella legge 8 novembre 2021, n. 163.

La legge, di fatto, semplifica le procedure per l’abilitazione all’esercizio di alcune professioni regolamentate, rendendo l’esame conclusivo del corso di studi universitario coincidente con l’esame di Stato.

Titoli universitari abilitanti: la storia

La legge in esame attua la riforma n. 1.6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito della Misura 4, componente 1, misura 1 ((M4-C1-R.1.6)) destinata al "Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione", riforma che il Governo si era assunto l'impegno di approvare entro il 2021.

Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2021, è stato approvato dalla Camera lo scorso 18 giugno 2021 in prima lettura e successivamente dal Senato il 28 ottobre 2021.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19 novembre 2021, la legge 8 novembre 2021, n. 163 entrerà in vigore il 4 dicembre 2021.

Sono 8 gli articoli di cui si compone. Vediamo cosa prevedono.

Odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo: lauree magistrali abilitanti

L'articolo 1 dispone che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42), nonché della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.

N.B. Per l'esercizio di tali professioni attualmente, è invece necessario, oltre al titolo di studio, il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale a seguito del superamento di apposito esame di Stato.

Con riferimento poi alle attività formative professionalizzanti, si prevede che, per le classi di laurea magistrale su menzionate, almeno 30 crediti formativi universitari vengano acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio.

Per la professione di psicologo, una parte delle attività formative professionalizzanti potrà essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche-classe L-24.

Geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale: lauree professionalizzanti abilitanti

L'articolo 2 dispone che l’esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (classe LP-01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02) e in professioni tecniche industriali e dell’informazione (classe LP-03) abilita all’esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

Classi di laurea abilitanti: adeguamento dei corsi di studio

L'articolo 3 definisce le norme da seguire ai fini dell'adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante interessate dalle novità.

Più nel dettaglio, si prevede che gli esami finali delle classi di laurea abilitanti debbano includere lo svolgimento di una prova pratica valutativa che accerti le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nel corso di studi. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.

È affidato ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro tre mesi dal 4 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge):

  • l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante interessate dalla legge n. 163 del 2021;
  • le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, compresa la determinazione dei crediti formativi universitari, della prova pratica valutativa, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.

Dal canto loro le Università devono adeguare i relativi regolamenti didattici di ateneo.

Ulteriori titoli universitari abilitanti

L'articolo 4 apre alla possibilità che possano essere resi abilitanti, con regolamenti di delegificazione, ulteriori titoli universitari purchè si tratti di professioni per il cui esercizio non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream.

Sono pertanto escluse professioni quali quelle di avvocato, notaio, commercialista, revisore legale, consulente del lavoro per il cui esercizio continuerà ad essere richiesto il superamento dell'esame di Stato, preceduto da un tirocinio successivo alla laurea.

I regolamenti dovranno disciplinare:

- gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica-valutativa e a conclusione di un corso di studi inclusivo di un tirocinio pratico-valutativo;

- la modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa;

- la composizione "qualificata" della commissione giudicatrice.

Chimico, fisico e biologo: titoli universitari abilitanti

L'articolo 5 prevede che le professioni di chimico, fisico e biologo siano esercitate previo superamento dell'esame finale previsto per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali.

La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti dovrà prevedere lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo internamente ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.

L'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale e dei regolamenti didattici di ateneo è affidato ai regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 4, adottati sentite le rappresentanze nazionali per singolo ordine o collegio professionale, di concerto con il Ministro vigilante sui singoli ordini o collegi.

Disposizioni transitorie e finali

L'articolo 6 stabilisce che la disciplina del carattere abilitante dell'esame finale delle lauree decorre dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo.

Professione di psicologo: disposizioni transitorie

L'articolo 7 prevede infine una disciplina transitoria. In particolare, si stabilisce che:

  • gli studenti che hanno conseguito o conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa;
  • coloro che hanno concluso il tirocinio professionale ai sensi della normativa vigente (articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328) acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
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