Tentativo di conciliazione presso le Università: stessa procedura senza limiti territoriali

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Con interpello 34 del 9 agosto 2011, viene chiesto al ministero del Lavoro se nelle conciliazioni presso le Commissioni di certificazione costituite nelle Università:

- si possa prevedere una procedura diversa da quella stabilita ex articolo 410 c.p.c. per il tentativo di conciliazione esperito presso le Dpl;

- restino validi i criteri di competenza territoriale previsti dal Legislatore per l’attività di certificazione, ex articoli 76 e 77, Dlgs n. 276/2003.

Il Ministero risponde che la procedura deve essere la stessa delle Dpl, non invece la disciplina di carattere “strutturale”, ad esempio la composizione della Commissione che non può non avere una specificità legata al diverso contesto in cui la stessa opera. Inoltre, laddove le parti si rivolgano alle Commissioni istituite presso le Università al fine di esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c. – così come per la procedura di certificazione dei contratti – non si è tenuti al rispetto di particolari limiti territoriali.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 - Pillole di Interpello
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi - Notizie In Breve, p. 25 - Atenei, no a limiti territoriali

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