Telefisco 2019. Fattura elettronica, moratoria senza proroga
Pubblicato il 01 febbraio 2019
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Il sottosegretario all'Economia, Massimo Garavaglia, intervenuto all'evento Telefisco 2019, nega la proroga della moratoria sulla fatturazione elettronica, ma, per gli errori commessi in buona fede, promette: “agiremo in maniera molto soft in questa prima fase perché non vogliamo mettere in difficoltà chi sbaglia senza fare il furbo”.
La moratoria è solo per l'emissione non per il versamento
Molti i chiarimenti sulla fatturazione elettronica.
Proprio sulla moratoria è ribadito che non si applica ai termini di versamento, ma solo al ritardo dell'emissione.
Il Dl 119/2018, infatti, prevede l’esclusione delle sanzioni (ex articolo 1 comma 6, terzo periodo del Dlgs 127/2015) per il primo semestre 2019, esteso, per i mensili al 30 settembre 2019, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di liquidazione relativa al momento di effettuazione dell’operazione, con riduzione al 20% delle sanzioni in caso di emissione della fattura elettronica in ritardo ma entro il termine di liquidazione successiva.
La norma non parla di riduzione delle sanzioni in caso di sforamento del termine del pagamento, legato all’esigibilità dell’imposta.
Dunque, l’unica sanzione che può essere ridotta al 20% è la sanzione ex articolo 6 del Dlgs 471/97, relativa al ritardo nell’emissione della fattura elettronica.
L'irregolare liquidazione dell’imposta o l'omesso versamento non scampano dalla sanzione piena, a meno del ricorso al ravvedimento operoso per sanare, con applicazione differenziata, la sanzione per il ritardo di emissione della fattura elettronica e la sanzione per l’omesso versamento.
Carburanti
Chiarimenti arrivano anche sulla documentazione relativa al rifornimento di carburante.
L’Agenzia ribadisce che tra gli elementi che devono essere obbligatoriamente indicati nella fattura elettronica che documenta l’acquisto del carburante non è obbligatoria l’indicazione della targa o di altro estremo identificativo del veicolo.
Questi possono essere esposti nel campo “Altri Dati Gestionali”, ad esempio se il soggetto passivo ha bisogno di distinguere i veicoli posseduti perché soggetti a differente trattamento ai fini delle imposte.
Il caso del rifornimento effettuato fuori dall’orario di servizio del distributore. La rilevanza del costo, sia per l’Iva che per i redditi, è riconosciuta solo in presenza di fattura elettronica, anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile, ma se la macchina del self-service, spiega l'Agenzia, non sia in grado di leggere il Qr-code di chi sta operando l’acquisto, il cessionario è tenuto a conservare le ricevute del pagamento. Si dovranno, poi, seguire le procedure di ciascun distributore del carburante, ad esempio fotografando lo scontrino e inviandolo tramite un'App che identifica il cliente.
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