Tavolo Mef – professioni su antiriciclaggio, dall’UIF i provvedimenti ancora applicabili
Pubblicato il 06 luglio 2017
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L’ Unità di informazione finanziaria (UIF), alla luce della recente pubblicazione ed entrata in vigore del Decreto legislativo n. 90/2017, attuativo della direttiva Ue 2015/849, cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio, è intervenuta ad elencare i provvedimenti concernenti profili di propria competenza, da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria.
Questo, con comunicato del 4 luglio 2017, nel quale viene spiegato che il fine è quello di “evitare incertezze interpretative e fornire una linea di orientamento per i soggetti obbligati”.
Nello scritto, l’UIF spiega, altresì, che i rinvii a norme abrogate, contenuti in questi provvedimenti, “devono intendersi effettuati, in quanto compatibili, alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 come modificate dal d.lgs. 90/2017”.
Provvedimenti ancora efficaci, le procedure non cambiano
Con riferimento, quindi, alle segnalazioni di operazioni sospette, vengono indicati come ancora applicabili:
- il Provvedimento del 4 maggio 2011, recante “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
- gli indicatori di anomalia già emanati dalle competenti Autorità, su proposta della UIF, per come specificamente dettagliati e tra i quali non sono, tuttavia, ricompresi gli indicatori di anomalia per le pubbliche amministrazioni, emanati con Dm Interno del 25 settembre 2015;
- le comunicazioni recanti modelli e schemi di comportamento anomali;
- le comunicazioni con la quali la UIF ha richiamato l’attenzione dei destinatari degli obblighi su determinate operatività a rischio.
Per quel che riguarda le segnalazioni antiriciclaggio aggregate è, invece, ancora ritenuto efficace il Provvedimento del 23 dicembre 2013, recante “Disposizioni per l'invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate” e i relativi allegati tecnici.
Obbligo di astensione e operazioni di restituzione
Nella nota, infine, viene ricordato che, dal 4 luglio, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, i soggetti obbligati non sono più tenuti all’invio delle comunicazioni sulle operazioni di restituzione, cosiddette SMAV, nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.
Nelle dette ipotesi, viene precisato, il novellato articolo 42, comma 1, del Decreto legislativo 231/2007 prevede che i soggetti obbligati si astengano dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni con il cliente, e valutino se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.
Non viene riproposta, in detto contesto – evidenzia l’UIF - la disciplina della restituzione al medesimo cliente delle disponibilità di relativa spettanza.
Tavolo di lavoro MEF - professioni
Per finire, si segnala che nella giornata dal 5 luglio è stato aperto, presso il ministero dell’Economia e delle Finanze, un tavolo di lavoro permanente sull’antiriciclaggio a cui partecipano il MEF e le professioni, tavolo che, per come spiegato dal viceministro all’Economia, Luigi Casero, sarà utile per “fornire interpretazioni delle norme che non portino ad un aumento degli adempimenti e degli obblighi”.
La volontà – ha spiegato ancora il viceministro, - “è quella di attuare le nuove regole sull’antiriciclaggio non introducendo adempimenti che possano appesantire la parte burocratica e amministrativa degli obblighi di segnalazione”.
- eDotto.com – Edicola 20 giugno 2017 - Antiriciclaggio Decreto in Gazzetta con nuove sanzioni e applicazione retroattiva – Moscioni
- eDotto.com – Edicola 4 luglio 2017 - Antiriciclaggio: nuove norme in vigore, segnalazioni in crescita – Pergolari
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