Sulla solidarietà anti-frode la Finanziaria è legittima

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E’ stato riconosciuto dalla Corte di giustizia Ue l’obbligo dell’acquirente di pagare l’Iva non versata dal fornitore. Con la sentenza 11 maggio 2006, causa C-384/04, ha infatti ritenuto conforme alla sesta direttiva comunitaria la legislazione inglese che prevede la responsabilità solidale del cessionario per il pagamento dell’imposta evasa, nel rispetto, comunque, dei principi di certezza del diritto e proporzionalità dell’imposta. La sentenza legittima la conformità al diritto comunitario della disposizione italiana contenuta all’articolo 60-bis del Dpr 633/72, introdotta dalla legge 311/2004 per contrastare il dilagare delle frodi. Secondo europea, dunque, un commerciante che acquista beni a un prezzo inferiore a quello di mercato può essere chiamato a pagare l’Iva non versata da altri soggetti, se i beni sono stati oggetto di una frode fiscale realizzata in una fase precedente o anche in una successiva all’operazione di acquisto. Tuttavia, deve essere riconosciuta la possibilità al soggetto passivo coinvolto nella frode di superare la presunzione, fornendo la prova che il prezzo ridotto pagato era imputabile a circostanze non connesse al mancato pagamento dell’Iva.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Acquirente obbligato per l’Iva non versata dal fornitore – Ricca

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