Sulla prevenzione uno spiraglio fiscale

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La Direzione regionale delle Entrate (Dre) stanziata nelle Marche, ha chiarito, a mezzo di circolare n. 28777-FI 2005/24 indirizzata agli uffici locali (che segue la n. 4/05, dell'Amministrazione finanziaria, emanata dopo i chiarimenti forniti in sede comunitaria), che anche i trattamenti medici di profilassi eseguiti su persone che non soffrono alcuna malattia sono da considerare esenti ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto (articolo 10, punto 18, Dpr 633/72). Le prestazioni sanitarie esenti sono, infatti, tutte quelle rese alla persona, contro quelle effettuate agli animali, che, invece, sono soggette ad Iva. L'esenzione, correlata alla natura sanitaria delle prestazioni, ha carattere oggettivo e, perciò, non dev'essere richiesta dal paziente, poiché l'elemento determinante è da ricercare nel tipo di prestazione.

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