Sui crediti in valuta vale il dato storico

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La diretta Map del 6 aprile ha consentito alla Dre del Piemonte di chiarire le conseguenze della conversione delle poste in valuta ai cambi a pronti alla chiusura dell’esercizio sociale le cui oscillazioni non hanno rilevanza fiscale dopo la modifica all’articolo 110, commi 3 e 4, del Tuir: l’ammontare deducibile della svalutazione su crediti prevista all’articolo 106 del Testo unico va determinato sull’importo del credito convertito a cambio storico, ovvero quello vigente alla data di accensione del credito. Con riferimento all’imputazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di lease back, di cui all’articolo 16 del dlgs n 310/2004, l’articolo 2425-bis prevede che “le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”; la direzione delle Entrate ha precisato che le plusvalenze relative alla cessione dell’immobile alla società di leasing debbano seguire le norme di cui all’articolo 86 del Tuir.          

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