Studi di settore anche sul passato

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La questione posta alla Cassazione nella sentenza n. 9613, dell’11 aprile 2008, consiste nello stabilire se i metodi di accertamento presuntivo fissati da legge (dl n. 331/1993) debbano essere applicati secondo un criterio (rigido) di vigenza temporale o possa farsi riferimento e possano preferirsi gli studi di settore, pur introdotti in un momento successivo rispetto ai parametri che vigevano all’epoca dell’accertamento fiscale. La Corte rinviene nella lettura della stessa norma di legge la risposta al quesito: gli uffici delle Entrate elaborano appositi studi i settore “al fine di rendere più efficace l’azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi”. Su tali basi, anche se entrati in vigore solo nel 1998, deve ritenersi che gli studi possano ben essere applicati retroattivamente, attesa la “natura più raffinata del nuovo mezzo di accertamento desumibile dalla norma che lo ha introdotto”.
Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 31 – Percentuali di ricarico, vale la contabilità
  • ItaliaOggi7, p. 31 – La congruità non salva il contribuente
  • ItaliaOggi7, p. 31 – Studi di settore anche sul passato – pagina a cura di Tasini

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