Stretta retrodatata sui finanziamenti

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L’agenzia del Territorio, nella circolare 6 (prot. n. 87493) del 5 dicembre 2006, sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione n. 11165 del 20 maggio stabilito che non può essere applicata l’imposta sostitutiva, ma va applicata l’imposta ipotecaria nella misura ordinaria, al contratto di finanziamento a medio-lungo termine che presenti clausole in base alle quali il soggetto finanziato possa risolvere anticipatamente il contratto attraverso l’estinzione del debito prima che decorra la durata minima di diciotto mesi e un giorno. Anche se questo indirizzo “non costituisce un superamento degli orientamenti interpretativi fin qui emanati in tema di estinzione anticipata richiesta dal soggetto finanziato” costituisce, comunque, un’interpretazione che altera quanto si è costantemente messo in pratica da molti anni a questa parte. Precisamente, l’agenzia del Territorio sottolinea, ora, che non c’è problema se il rapporto contrattuale viene estinto dal cliente mediante un versamento anticipato della somma che gli è stata mutuata, l’importante è che questa facoltà di recesso non sia scritta nel contratto. Infatti, se il contratto riporta una clausola del genere, è un contratto che non può essere definito a medio-lungo termine e, quindi, non è un contratto a cui è applicabile l’imposta sostitutiva.

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