Spunta il mobbing di coppia

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Il fenomeno del mobbing familiare, comportamento in violazione dei doveri coniugali e genitoriali che può comportare una responsabilità civile, è in continuo incremento.

Apripista in tal senso, fu la sentenza della Corte di Appello di Torino del febbraio del 2000 che per la prima volta ha associato il termine “mobbing” alle relazioni domestiche, ritenendo che la condotta ingiuriosa e di disistima del marito avesse causato sofferenza e turbamento, oltre a lesioni all’immagine pregiudizievoli della personalità della moglie. Da allora diverse pronunce di merito sul mobbing di coppia hanno garantito alla parte lesa un ristoro dei danni subiti.

Si segnala la pronuncia della Corte di Cassazione n. 9801/2005, la quale ha riconosciuto che il rispetto della dignità e della personalità di ciascun componente della famiglia assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione è presupposto logico per una responsabilità civile. Affinché, però, l’inosservanza degli obblighi matrimoniali o la eventuale pronuncia di addebito comportino il risarcimento dei danni, è necessario l’accertamento giudiziale dei danni patrimoniali e non patrimoniali che si sono verificati, oltre al nesso di causalità tra fatto e lesione.

I rimedi quali l’addebito della separazione e il risarcimento dei danni, anche esistenziali, sono per lo più successivi e riparatori, mentre l’introduzione, tramite la legge sull’affido condiviso, delle sanzioni a carico del genitore che non adempie all’esercizio della potestà genitoriale assume se non proprio un rimedio preventivo, quantomeno deterrente di detti comportamenti.
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