Sospensione feriale per adempimenti, versamenti, richieste e inviti

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Sospensione feriale per adempimenti, versamenti, richieste e inviti

Adempimenti fiscali e versamento delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali (di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, dlgs 241/1997), in scadenza dal 1º al 20 agosto (anche rateali), vanno in ferie.

Dunque, come ogni anno (ex articolo 3-quater del Dl n. 16/2012) anche per il 2019 gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto 2019, “possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

Gli obblighi fiscali per cui vale l’intervallo temporale sono gli adempimenti e i versamenti delle imposte da effettuare attraverso il modello F24 (compresi quelli rateali), che scadono nei primi 20 giorni del mese di agosto.

I versamenti con l'F24 sono: i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali.

Dal 1° agosto 2019 al 4 settembre 2019, invece, vanno in vacanza le richieste del Fisco.

Stavolta è l’articolo 7-quater del decreto fiscale n. 193/2016 che, al punto 16, prevede: “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.

Pertanto sono sospesi:

  •  i termini di pagamento delle somme dovute a seguito di avviso bonario scaturito dai controlli automatici o formali del Fisco;
  • le richieste e gli inviti che possono fare gli uffici ai contribuenti (l’invio di questionari o l’invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o di altri contribuenti con i quali hanno intrattenuto rapporti).

Non c’è sospensione, invece, per i termini:

  • derivati da accessi, ispezioni e verifiche;
  • delle procedure di rimborso ai fini Iva.
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