Sono esclusi sanzioni e interessi, ma l'obbligo tributario rimane in caso di accertamento

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La sentenza n. 15224, del 12 settembre 2012, della Corte di Cassazione rinvia al riesame la decisione della Commissione tributaria regionale del Veneto chiarendo che “l’art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000, nel tutelare l’affidamento del contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria, limita gli effetti di tale tutela alla sola esclusione delle sanzioni e degli interessi, senza incidere in alcun modo sull’obbligazione tributaria”.

Il caso riguarda una società che riceve un avviso di accertamento per un'imposta evasa, dopo che tre verifiche avevano ritenuto fiscalmente regolare il suo comportamento. La società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2, dello Statuto del contribuente.

I giudici della Corte, analizzando il ricorso presentato dagli Uffici delle Entrate dopo due pareri favorevoli al contribuente, specificano l'applicazione dell'articolo 10 della legge n. 212/2000, affermando che il contribuente non è tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi qualora sia stata ravvisata precedentemente ed erroneamente una correttezza fiscale, ma deve comunque assolvere all'obbligo di regolarizzazione di quanto non versato.
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