Somministrazione e limite dei 36 mesi, in un interpello i chiarimenti del Ministero

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Con l'interpello n. 32, del 19 ottobre 2012, il Ministero del lavoro specifica che “un datore di lavoro, una volta esaurito il periodo massimo di trentasei mesi, possa impiegare il medesimo lavoratore ricorrendo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”.

Il chiarimento del Ministero giunge in risposta ad un'istanza di interpello presentata da Assolavoro con la quale si chiedeva se – alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 92/2012 - fosse possibile per un'azienda utilizzatrice far ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato nei confronti del lavoratore per il quale si è esaurito il periodo massimo di trentasei mesi consentito dalla legge.

Il Ministero, con l'interpello in commento, richiama quanto ha già chiarito con la circolare n.18/2012 e cioè che il periodo massimo di 36 mesi, nel quale andranno computati anche i periodi di occupazione svolti con mansioni equivalenti con contratti di somministrazione a tempo determinato, costituisce un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro.

PRONTUARIO LAVORO
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 26 - La somministrazione non pesa sul limite del contratto a termine - Falasca

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