Soggetto Iva resta il fornitore

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La Cassazione - sentenza 12678 del 13.6.2005 - ribadisce il principio che se il fornitore non emette la fattura, il cliente provvederà all'emissione di un apposito documento ed al rispetto delle procedure per la regolarizzazione dell'operazione. La mancata emissione del documento comporta per il cliente la corresponsione di una sanzione pecuniaria, pur se egli non assume la veste di soggetto passivo Iva.

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