Società di comodo sotto esame

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Nel prospetto dell’Unico 2006 relativo alle società di comodo vanno forniti al Fisco gli elementi utili per la verifica delle condizioni di operatività, al fine di mostrare se siano applicabili le regole sul reddito minimo da dichiarare. Relativamente alla prassi da seguire nella predisposizione della dichiarazione, nel 2005 l’Amministrazione finanziaria (con risoluzione 94) ha indicato un nuovo percorso: nel caso di una società esercente gestione e affitto di immobili, avente nuda proprietà di un appartamento concesso in usufrutto ad altro soggetto, si esclude che l’appartamento rilevi (tra le immobilizzazioni) ai fini della determinazione dei parametri di operatività. Una presa di posizione assunta sulla base del dettato dell’articolo 26 del Tuir, che indica l’usufruttuario come il soggetto tenuto a dichiarare il reddito fondiario. Per le Entrate non è, cioè, possibile nel caso del nudo proprietario, commisurare ricavi e reddito minimi a un asset aziendale che giuridicamente può essere impiegato da un soggetto diverso, l’usufruttuario.

La normativa di riferimento è l’articolo 30 della legge 724/1994, che introduce un metodo induttivo di determinazione del reddito applicabile a soggetti qualificati come “non operativi” in quanto non superino certi parametri indicatori del volume d’attività. Le due fasi attraverso cui s’applica la normativa concernono: l’una, la verifica dei requisiti di operatività applicando taluni parametri; l’altra, per soggetti che non soddisfano i requisiti di operatività, la determinazione presuntiva del reddito imponibile, sulla base di altri elementi ancora.

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