Sistema di videosorveglianza: istruzioni dell’INL
Pubblicato il 15 marzo 2018
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Premessa
Con circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative in merito all’installazione e all’utilizzazione degli impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.
La circolare interviene su quattro ambiti rispettivamente riguardanti:
- le modalità di svolgimento dell’istruttoria delle istanze e il contenuto del controllo ispettivo;
- il significato da attribuire all’espressione “tutela del patrimonio aziendale”;
- la modalità di utilizzo delle telecamere;
- i sistemi di controllo dei dati biometrici.
Istruttoria delle domande e controllo ispettivo
Va preliminarmente osservato che qualora il datore di lavoro intenda installare impianti audiovisivi e altri strumenti che siano funzionali all’organizzazione e alla produzione aziendale, ma che siano anche suscettivi di determinare un controllo a distanza della prestazione lavorativa dei dipendenti, è tenuto a concludere, precedentemente alla allocazione degli impianti, un accordo collettivo con gli organismi sindacali ovvero, in alternativa, a conseguire idonea autorizzazione dall’Ispettorato del Lavoro.
Quanto alle modalità di rilascio dell’autorizzazione il datore deve presentare apposita istanza alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nel caso che l’impresa sia multilocalizzata tale istanza va presentata alla sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
È essenziale che nell’istanza vengano illustrate le specifiche finalità per le quali viene richiesta l’autorizzazione.
Invero, puntualizza la circolare n. 5, l’istruttoria deve approntarsi sulla verifica della sussistenza delle ragioni addotte dalla parte datoriale a fondamento della richiesta. In tale senso rilevano non tanto le modalità di ripresa del lavoratore, quanto piuttosto il carattere veritiero delle circostanze palesate dal datore di lavoro nella richiesta.
L’INL sostiene che l’eventuale ripresa dei lavoratori deve avvenire ordinariamente in via incidentale e con carattere di occasionalità. Tuttavia, a detta dell’INL, e sempre che sussistano le ragioni giustificatrici del controllo, nulla impedisce (si pensi all’operatore di cassa di un supermercato o di un negozio) di inquadrare direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, “l’angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore”.
Semmai, compito principale del personale ispettivo, è quello di accertare se via sia corrispondenza e coerenza tra le riprese e quanto asserito dalla parte datoriale con la richiesta. Quest’ultima non deve necessariamente indicare il posizionamento e l’esatto numero delle telecamere da installare. Ciò sul presupposto che l’azienda, in quanto realtà fluida e in continua modificazione, rende evanescenti attività preliminari di controllo basate su planimetrie, inidonee di per sé a fotografare sul lungo periodo il contesto lavorativo di riferimento.
Il significato dell’espressione “tutela del patrimonio aziendale”
Il secondo ambito di intervento della circolare riguarda il significato da attribuire al sintagma “tutela del patrimonio aziendale”.
Va detto che tale espressione non è sconosciuta alla materia de qua. Invero la giurisprudenza, anche prima del novellato art. 4 della L. n. 300 cit., ricorreva al concetto di patrimonio e immagine aziendale onde valutare l’applicazione di tale previsione normativa a fatti illeciti commessi dal lavoratore (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 23/02/2012, n. 2722; Cass. pen. Sez. V, 12/07/2011, n. 34842).
Ora tale espressione è stata positivizzata dal Legislatore e la circolare n. 5 sembra lasciare trasparire il concetto per cui la tutela del patrimonio aziendale costituisce un vocabolo non declinabile a priori ma determinabile di volta in volta in base alle circostanze del caso concreto.
In tale prospettiva, e con la premessa che i dispositivi collegati ad impianti di antifurto, qualora entrino in funzione in assenza del lavoratori, fuoriescono dal campo di applicazione dell’art. 4 della L. n. 300 cit., l’INL puntualizza che ai fini della tutela del patrimonio aziendale il datore deve preferire sempre misure di controllo che riducano l’invasività nella sfera di riservatezza del lavoratore.
In altre parole, a parità di strumenti di tutela, la parte datoriale deve preferire quelli consentano il massimo grado di controllo con il minor grado di incidenza sulla sfera di riservatezza del lavoratore. Nella valutazione la parte datoriale deve tenere in considerazione anche il valore dei beni oggetto di tutela nel senso che non sarebbe appropriato apprestare penetranti strumenti di controllo per preservare beni aziendali di ridotto valore economico. Si tratta ovviamente di indicazioni di massima e che un valutazione più pertinente è demandata alle circostanze del caso concreto.
Utilizzo delle telecamere
Venendo all’impiego delle telecamere, l’aspetto fondamentale messo in luce dalla circolare n. 5 è che il conseguimento dell’autorizzazione rende legittima la scansione di immagini contestuali ovvero registrate.
Ciò che va rigorosamente limitato è l’accesso alle riprese contestuali effettuato dalla parte datoriale da remoto.
In altre parole, secondo l’INL, va circoscritta a casi limite, e solo con puntuale motivazione, la possibilità di rilasciare al datore di lavoro un’autorizzazione che consenta a quest’ultimo di controllare continuativamente e sistematicamente, se del caso mediante apposito dipendente, le riprese catturate, in tempo reale, dalle telecamere.
Qualora il controllo venga eseguito su immagini registrate, la modalità di accesso al sistema, tanto da remoto quanto in azienda, deve avvenire mediante tracciamento con conseguente conservazione dei “log di accesso” per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi. Si tratta di incombenze delle quali il datore di lavoro deve garantire l’osservanza al personale ispettivo deputato al controllo.
Altro aspetto evidenziato dalla circolare n. 5 cit. è che le telecamere idonee a riprendere, non già strade pubbliche, bensì piazzali antistanti alle aziende, ricadono nel portato applicativo dell’art. 4 della L. n. 300 cit.
Dati biometrici
Ultime annotazioni della circolare riguardano i sistema informatici che hanno la funzionalità e lo scopo di identificare una persona sulla base di una o più caratteristiche biologiche e/o comportamentali.
Si tratta di strumenti di controllo dei dati biometrici, basati esemplificativamente sull’elaborazione dell’impronta digitale e che spesso vengono utilizzati dalle imprese per garantire che l’accesso ad aree “sensibili” o il funzionamento di macchine pericolose siano appannaggio esclusivamente di personale qualificato.
In tale evenienza, precisa l’INL, la tecnica di riconoscimento dei dati biometrici va considerata strumento indispensabile a “[...] rendere la prestazione lavorativa [...]”, con la conseguenza che l’utilizzo della stessa, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300 cit., non richiede accordo sindacale o apposito atto autorizzatorio.
Va da sé che, ove le predette circostanze non ricorrano, anche lo strumento che permette il controllo biometrico, sempre che non sia funzionale a registrare le presenze, va assoggettato alle procedure di cui all’art. 4 comma 1 della L. n. 300 cit..
Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell’opinione degli autori e non impegnano l’amministrazione di appartenenza
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