Sequestro preventivo. Versamenti non giustificati sui conti: al professionista l'onere della prova

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Sequestro preventivo. Versamenti non giustificati sui conti: al professionista l'onere della prova

Per il sequestro preventivo dei beni del professionista bastano le presunzioni legali conseguenti ad indagini finanziarie relative ai versamenti non giustificati sui conti. Non sono da prendere in considerazione i prelevamenti.

Così la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 44562 del 5 ottobre 2018.

Dunque, anche dopo l'eliminazione del riferimento ai compensi ex dl 193/2016, dal disposto dell'art. 32, comma 1, n. 2), del d.P. R. n. 600 del 1973, è valida la presunzione che i versamenti sospetti del professionista nel conto bancario siano ricavi in nero.

In tema di accertamento, infatti, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legge 193 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 225/2016), che ha eliminato il riferimento ai compensi, resta invariata la presunzione legale “con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o dal lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili. La base legale della presunzione per i versamenti è rappresentata, infatti, dal secondo periodo del n.2) del comma 1 dell'art. 32 richiamato, che non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di contribuenti e non è stato toccato né dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 né dal decreto-legge n. 193 del 2016”.

Si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 ha eliminato l'equiparazione logica tra attività di imprenditori e di professionisti solo in caso di prelevamenti, poiché è arbitrario pensare che i prelievi ingiustificati dai conti debbano essere destinati dal professionista o lavoratore autonomo ad investimenti nell'attività, investimenti che producono reddito.

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