Se mancano gli allegati, non si rettifica l'imposta di Registro

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La Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza n. 59/3/2013, evidenzia l'illegittimità della rettifica delle maggiori imposte di registro e ipocatastali qualora manchi l'allegazione degli atti che costituiscono il termine di paragone dell'ufficio per rettificare il valore degli immobili trasferiti.

I giudici, nel richiamare l'art. 52, comma 2-bis, del DPR n. 131/1986 e l'ordinanza n. 3262/2013 della Suprema Corte, sottolineano come sia leso il diritto di difesa del contribuente qualora questo non sia messo nelle condizioni di esaminare gli atti richiamati a confronto, nel caso specifico sul valore degli immobili, verifica fondamentale per accertare le singole situazioni, quali presenza di servitù, modalità di pagamento, oneri accollati al venditore.
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