Se l’infortunio è “casalingo” l’Inail non paga

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La sentenza n. 13629/2007 della Corte di Cassazione, afferma che è considerato infortunio in itinere, risarcibile dall’assicurazione Inail, l’incidente verificatosi su una strada pubblica o, in ogni caso all’esterno dell’abitazione dell’assicurato, delle sue pertinenze esclusive o comuni. Di conseguenza non sono indennizzabili gli infortuni verificati sulla rampa del garage dell’assicurato, poiché essendo la rampa di proprietà condominiale, rientra tra le pertinenze comuni. La nozione di occasione di lavoro, dunque, non va estesa a tutte le attività svolte nei luoghi di provenienza o destinazione dl lavoratore, sebbene riconducibili a quella lavorativa.

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