Scontrini, chiusura accelerata

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Con l’emendamento al disegno di legge di conversione del decreto 262/06, collegato alla Finanziaria 2007, sono state rafforzate le sanzioni contro gli esercizi commerciali che “dimenticano” di consegnare lo scontrino fiscale ai clienti. Il provvedimento prevede una stretta senza precedenti sulle sanzioni accessorie applicabili alla ripetuta violazione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi (tramite scontrini e ricevute). In particolare, la nuova formulazione dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 472/1997, come risultante dall’emendamento approvato dalla Camera, ritorna all’origine per quanto riguarda il numero delle violazioni necessarie per la sospensione (tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta nell’arco di cinque anni), ma riduce il periodo di chiusura dell’esercizio (da tre giorni a un mese contro i 15 giorni e i due mesi di prima) con l’aggravante che il periodo di sospensione si allunga da uno a sei mesi nel caso in cui la somma complessiva non certificata supera i 50mila euro. Per far scattare la violazione è necessario che le tre distinte violazioni vengano semplicemente contestate con apposito atto da parte dell’Ufficio. Il provvedimento di sospensione diviene immediatamente esecutivo, in deroga a quanto previsto nell’articolo 19, comma 7, del citato decreto 472/1997. L’emendamento dispone che il provvedimento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è contestata la terza violazione, da parte della competente direzione regionale dell’Agenzia. Le nuove regole si applicheranno alle violazioni constatate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 262/2006. Per le violazioni già constatate a tale data troveranno applicazione le disposizioni previgenti.

Con la nuova Finanziaria, a partire dal 2007 viene confermato quindi l’obbligo per i dettaglianti di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale, così come quello di rilasciare fattura su richiesta del cliente, mentre la certificazione dei corrispettivi non riguarda “i soggetti indicati all’articolo 1, commi da 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. , che ne sono esonerati. Si tratta, nello specifico, delle imprese che operano nella grande distribuzione commerciale e delle aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi superficie superiore a quadri, nei comuni con meno di 10mila abitanti o superficie superiore a 250 metri quadri, nei comuni con più di 10mila residenti. Questi soggetti, dunque, a partire dal 2007 saranno tenuti solo all’obbligo di comunicazione telematica dei corrispettivi giornalieri.

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