Scissione asimmetrica contestuale non abusiva
Pubblicato il 16 novembre 2018
In questo articolo:
- Scissione parziale non proporzionale asimmetrica contestuale. Non è abuso
- Operazione di scissione fiscalmente neutrale, non un vantaggio fiscale
- Plusvalori inizialmente latenti concorrono alla formazione del reddito secondo legge
- Condizioni per una corretta operazione di scissione parziale proporzionale contestuale
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Sulla valutazione anti-abuso nella scissione parziale non proporzionale asimmetrica contestuale tra due società - effettuata per garantire che ai soci uscenti vengano assegnate le quote/azioni della società possedente gli immobili di pertinenza - l'Agenzia delle Entrate dà parere di non abusività dell'operazione ex art. 10-bis, L. 27 luglio 2000, n. 212.
Scissione parziale non proporzionale asimmetrica contestuale. Non è abuso
Così, nella risposta n. 68 del 15 novembre 2018, l'Amministrazione finanziaria specifica che tale operazione non consente la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito.
Nel dettaglio, la fattispecie descritta consiste in una scissione parziale non proporzionale asimmetrica effettuata dalle due società, in modo che un gruppo familiare risulti unico proprietario di una, e l'altro gruppo familiare risulti unico proprietario di un'altra, ciascuno con patrimoni composti dalle quote di patrimonio provenienti reciprocamente dalle due società originarie.
Operazione di scissione fiscalmente neutrale, non un vantaggio fiscale
Stabiliscono le Entrate che, in linea di principio, l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale (art. 173 “TUIR”), e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie - che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato - non comporta fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
Plusvalori inizialmente latenti concorrono alla formazione del reddito secondo legge
Specialmente i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia di quelli relativi all’impresa; venendo ceduti a titolo oneroso:
- diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o il loro danneggiamento;
- verranno assegnati ai soci;
- ovvero, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Sulla base di quanto (benché non puntualmente) dichiarato ed affermato dall'istante, nonché dell’analisi del contenuto dell’istanza di interpello e della documentazione integrativa trasmessa - analiticamente ed acriticamente assunta, presupponendone la veridicità - l'Agenzia ritiene, dunque, che l’operazione di scissione prospettata non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario.
Appare, piuttosto, operazione fisiologica nell’ambito della riorganizzazione delle due società, volta a consentire a ciascun gruppo familiare di continuare la gestione commerciale già di propria pertinenza e di godere del vantaggio patrimoniale e finanziario derivante dalla proprietà e gestione di immobili dati in locazione.
Condizioni per una corretta operazione di scissione parziale proporzionale contestuale
Ma, fa il punto l'Amministrazione:
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l’operazione di scissione dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell’articolo 173 del TUIR (anche in relazione al rinvio ivi contenuto ai commi 5 e 6 dell’articolo 172) e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci;
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le operazioni di scissione societaria, così come quella oggetto di esame, sono sottoposte a registrazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al TUR, con applicazione dell’imposta nella misura fissa di Euro 200;
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all’operazione di scissione parziale proporzionale prospettata si applicano l’articolo 2, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e l’articolo 19-bis2, comma 7, del medesimo d.P.R., il quale prevede che le società beneficiarie della scissione effettuino la rettifica della detrazione IVA, qualora sussistano i presupposti richiamati dai commi precedenti dello stesso articolo 19-bis2.
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